Formazione,  Leggi e Regolamenti

Opportunità per i detenuti ed ex detenuti per accedere al mondo del lavoro

Iscrizione alle liste di disoccupazione

Per accedere a qualsiasi tipo d’assunzione, è indispensabile essere iscritti alle liste di disoccupazione. I detenuti già iscritti alle liste prima della reclusione, devono consegnare alla Direzione il documento rilasciato dall’ufficio competente che attesta l’avvenuta iscrizione (ex tesserino rosa), la quale procurerà di segnalare lo stato di detenzione, affinché il detenuto non perda l’anzianità d’iscrizione.

 

Si ricorda che l’art. 19 della Legge 56/87 prevede che:

"2- I detenuti e gli internati hanno facoltà di iscriversi alle liste di collocamento, finché permane lo stato di detenzione e d’internamento sono esonerati dalla conferma dello stato di disoccupazione. Su richiesta del detenuto o dell’internato, la direzione dell’istituto penitenziario provvede a segnalare periodicamente lo stato di detenzione o d’internamento".

Per iscriversi i detenuti devono presentare richiesta all’operatore preposto dall’Istituto Penitenziario e occorre procurare i seguenti documenti:

  • libretto di lavoro, (da richiedere all’Ufficio Anagrafe del Comune di residenza, o agli sportelli anagrafici nella Casa Circondariale di San Vittore e Opera);
  • stato di famiglia;
  • codice fiscale;
  • documento d’identità non scaduto;
  • eventuale titolo di studio ed attestati di qualificazione professionale.

Con il recente Decreto Legislativo 469/1997 le funzioni del collocamento, precedentemente esercitate dal Ministero del Lavoro attraverso gli uffici provinciali e circoscrizionali, sono conferiti alle Regioni ed alle Province, le quali devono esercitare anche nuove funzioni di politica attiva del lavoro, fra queste la collaborazione all’elaborazione di progetti relativi all’occupazione di soggetti tossicodipendenti ed ex detenuti.

La Regione Lombardia ha approvato la legge Regionale n. 1/99 che definisce le competenze dei nuovi poteri locali in materia di lavoro e di servizi per l’impiego. Entro il 1999 saranno attribuite concretamente queste funzioni alle Province.

Fra le politiche attive del lavoro (art. 10 L.R.1/99), sono previsti specifici interventi per sostenere diversi soggetti appartenenti a categorie deboli, fra i quali l’erogazione d’incentivi alle imprese per l’assunzione a tempo indeterminato di ex detenuti e detenuti ammessi al lavoro esterno e minorenni sottoposti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria.

Le iscrizioni alle liste di collocamento (ordinario ed obbligatorio) per la Provincia di Milano si fanno presso gli uffici di Viale Jenner, 24/A – Milano

 

Tirocini e Borse Lavoro in esterno

 

La Legge Regionale n.1/1986 (art. 79) prevede apposite risorse per favorire l’inserimento lavorativo "mirato" di cittadini svantaggiati, fra i quali i detenuti e gli ex detenuti. Le ASL e i Comuni hanno il compito di promuovere tutte le iniziative utili a realizzare progetti individualizzati di integrazione lavorativa. Gli strumenti che consentono di supportare ogni inserimento sono molteplici e possono essere modulati da parte dei Servizi Territoriali, secondo le specifiche situazioni della persona e dell’azienda.

Questi, che sono variamente denominati (SIL = Servizi per l’Integrazione Lavorativa; NIL = Nuclei per l’Inserimento Lavorativo; UOIL = Unità Operativa Integrazione Lavorativa; ecc.) in raccordo con gli Uffici Educatori degli Istituti Penitenziari e con il CSSA  Centro Servizio Sociale Adulti del Ministero di Grazia e Giustizia, si occupano dei contatti con le aziende esterne, progettando i singoli percorsi di inserimento e fornendo il necessario supporto alla persona ed all’impresa.

 

Gli strumenti che precedono e facilitano l’inserimento sono diversi:

  • il tirocinio formativo, si tratta di uno stage di breve durata (1 o 2 mesi) un rapido percorso formativo che consente di verificare "sul campo", cioè in un’impresa privata o in cooperativa, le competenze lavorative della persona e le capacità di adattamento alle regole della vita "esterna". Durante questo periodo non sono previsti corrispettivi economici di alcun tipo, solo le coperture assicurative.
  • il tirocinio lavorativo, può essere una seconda tappa, più avanzata, di un percorso di inserimento: consente di apprendere, in azienda o in cooperativa, competenze lavorative effettivamente spendibili e di verificare la "tenuta" nei contesti esterni. La durata è variabile, da un minimo di 1 mese ad un massimo di 12 mesi, durante il quale il Tirocinante percepisce un contributo economico (350/600 mila lire mensili) erogato dal Servizio, a carico del Fondo Regionale e dei Comuni.
  • la borsa lavoro, è finalizzata a costituire il rapporto di lavoro al termine del percorso di apprendimento e di formazione in azienda. Può durare da 3 a 12 mesi a seconda della complessità del profilo professionale e delle caratteristiche  personali della persona detenuta. Il Borsista riceve un contributo (500 / 800 mila lire mensili) sempre a carico della Regione  e del Servizio, che in molti casi sono anticipati dall’impresa.

L’Agenzia di Solidarietà per il Lavoro facilita i contatti e avvia collaborazioni con i Servizi Territoriali e gli operatori del Ministero della Giustizia.


Attività lavorative all’esterno della struttura penitenziaria


Lavoro all’esterno Art. 21 O.P.: nel caso in cui il lavoro sia svolto presso imprese private, l’O.P. prevede esplicitamente che "il lavoro deve svolgersi sotto il diretto controllo della Direzione dell’Istituto a cui il detenuto o l’internato è assegnato, la quale può avvalersi a tal fine del personale dipendente e del Servizio Sociale"(art. 21 O.P.).

Al lavoro esterno sono equiparati, i corsi di formazione professionale tenuti all’esterno del carcere. È data la possibilità di accedere a questo tipo di attività lavorativa a tutti i detenuti e gli internati, quindi anche a coloro che sono in attesa di giudizio, ma devono essere rispettate una serie di rigorose disposizioni che attengono: all’orario di uscita, al tragitto per recarsi sul luogo di lavoro, ai mezzi di trasporto usati per i trasferimenti, alla sede del lavoro, alla pausa per il pranzo e all’esatta individuazione del luogo dove consumare il pasto, nonché all’orario di rientro nell’istituto di Pena. Il programma di ammissione al lavoro esterno è redatto dal Direttore dell’Istituto ed approvato dal Magistrato di Sorveglianza.

Semilibertà: " consiste nella concessione al condannato e all’internato di trascorrere parte del giorno fuori dall’Istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale" (art. 48 O.P.).

Possono essere ammessi a questo regime:

  • chi è stato condannato alla pena dell’arresto e della reclusione non superiore a 6 mesi, se il condannato non è stato affidato  in prova ai Servizi Sociali;
  • la persona con pena detentiva non superiore a tre anni, se mancano i presupposti per la concessione dell’affidamento in prova ai Servizi Sociali;
  • il detenuto che abbia scontato almeno metà della pena.

Questo regime prevede una maggiore libertà di movimento rispetto all’ipotesi dell’art. 21 O.P., in quanto si considera unicamente il rispetto degli orari di uscita e di rientro negli Istituti, appositamente istituiti per ospitare i semiliberi, i quali possono così organizzare più autonomamente la propria giornata e i conseguenti spostamenti sul territorio.

Affidamento in prova ai Servizi Sociali: è questa la misura alternativa al carcere che consente al condannato di usufruire di maggior libertà, con l’unico vincolo di rientrare al domicilio entro un orario predeterminato.

L’Agenzia di Solidarietà per il Lavoro si rende disponibile a fornire servizi, informazioni ed orientamento per facilitare l’avviamento al lavoro, rivolgendosi agli Sportelli operanti a San Vittore, Opera e Monza, e presso la propria sede.


Cooperative Sociali

La Legge 381/1991 regola la costituzione ed il funzionamento delle Cooperative Sociali, che possono essere di due tipi:

  • gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi
  • svolgono attività diverse: agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all’inserimento di persone svantaggiate. Fra queste persone sono comprese condannati ammessi alle misure alternative.

Ogni Cooperativa Sociale deve essere costituita da almeno il 30% di lavoratori svantaggiati, oltre che da soci ordinari e da eventuali soci volontari. Per tutti i soci lavoratori svantaggiati la cooperativa sociale fruisce dello sgravio totale dei contributi previdenziali e assistenziali.

Le Cooperative Sociali possono ottenere l’affidamento, in convenzione, di commesse di lavoro da parte di Enti pubblici (es. : manutenzione del verde, pulizie, stampa e legatoria, catering, ecc.) senza partecipare a gare d’appalto, purché finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate, ed entro il limite delle norme comunitarie, che stabiliscono la soglia di 200.000 ECU EURO (circa 400 milioni).

Per i detenuti e le detenute che intendono dare corso ad una Cooperativa Sociale è necessario presentarsi da un Notaio (i costi sono abbastanza contenuti). I soci costituenti devono essere almeno 9, di cui il 30% appartenenti alle tipologie dello svantaggio.


Lavoro all’interno degli istituti

Secondo l’art. 19 della Legge 56/87:

"3- Lo stato di detenzione o di internamento non costituisce causa di decadenza dal diritto all’indennità di disoccupazione ordinaria o speciale.

6- Quando il lavoro a domicilio si svolge all’interno degli istituti penitenziari, il datore di lavoro versa alla direzione dell’istituto medesimo le somme dovute al lavoratore al netto delle ritenute previste dalle leggi vigenti, dimostrando ad essa l’adempimento degli obblighi relativi alla tutela assicurativa, previdenziale ed infortunistica.

7- Per il lavoro a domicilio svolto all’interno dell’istituto penitenziario (lavoro "domestico"), si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge sull’Ordinamento Penitenziario in materia di svolgimento di attività artigianali, intellettuali o artistiche per proprio conto."

I detenuti che lavorano in carcere per ditte esterne o per l’Amministrazione Penitenziaria godono degli stessi diritti e doveri dei lavoratori "liberi", in caso di contenziosi con il datore di lavoro sono garantiti tutti i diritti costituzionali.

 

Lavoratori tossicodipendenti

I lavoratori indagati o imputati non possono essere licenziati. Secondo il DPR 309/1990, i lavoratori già assunti a tempo indeterminato o determinato,  di cui è accertato lo stato di tossicodipendenza, i quali accedono ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) o di altre strutture terapeutiche-riabilitative e socio assistenziali, hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta al trattamento riabilitativo, per un periodo non superiore ai tre anni. L’assenza di lungo periodo per il trattamento terapeutico-riabilitativo è considerata, ai fini normativi, economici e previdenziali, come l’aspettativa senza assegni degli impiegati civili dello stato e situazioni equiparate.

 

Lavoratori stranieri

La Legge 40/98 che disciplina in modo complessivo tutta la materia dell’immigrazione non dispone di adeguata regolamentazione, per cui oggi è solo parzialmente applicabile.

Se il cittadino extracomunitario, in possesso di regolare permesso di soggiorno, si rende colpevole di un reato non ostativo al rinnovo del permesso stesso, dopo aver scontato la pena prevista, può restare in Italia e godere dei diritti di cittadinanza (e del diritto al lavoro). In caso, invece, di reato ostativo, la persona viene espulsa.

I benefici di cui possono godere i detenuti stranieri sono corrispondenti a quelli degli altri detenuti di nazionalità Italiana  (art. 21, O.P. semilibertà, affidamento ai Servizi Sociali) in quanto prevale lo status di "detenuto" rispetto a quello di "straniero", con le relative regole di riferimento.

La circolare del Ministero del Lavoro, 27/93, definisce che è rilasciato un apposito atto di avviamento al lavoro per i detenuti extracomunitari che abbiano un provvedimento per attività lavorativa esterna (prescindendo dall’iscrizione al collocamento e dal possesso del permesso di soggiorno).

 

Formazione professionale

Il periodo detentivo deve essere utilizzato per migliorare la professionalità, in tutti gli Istituti Lombardi si svolgono corsi professionali, promossi dalla Regione Lombardia e/o da Enti specializzati. Ogni detenuto può progettare il proprio tragitto formativo per agevolare il reinserimento nella società, anche con l’aiuto di operatori e volontari. L’attenzione deve essere rivolta a figure professionali che il mercato del lavoro esterno richiede, e non avventurarsi in percorsi di studio che poi non danno prospettive di sbocchi concreti.
E’ indispensabile frequentare i corsi per conseguire la licenza media inferiore, titolo di studio richiesto per qualsivoglia tipo di lavoro.

L’art. 21 O.P. prevede uscite dal carcere anche per stage e tirocini formativi.
E’ molto importante la formazione linguistica per i cittadini stranieri, così da facilitare il successivo inserimento nel mondo del lavoro e nel sociale.

Eventuali errori o refusi editoriali potranno cortesemente essere comunicati a Comunità Speranza – Associazione di Volontariato Carcerario all'indirizzo di posta elettronica: info@comunita speranza.org

 

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