Previdenza e Assistenza Sociale INPS

Previdenza ed Assistenza Sociale

Pensioni – Disoccupazione – Assegni Familiari – Contributi

 

Raccolta sintetica delle disposizioni normative vigenti in materia di Assistenza e Previdenza Sociale. Il presente Manuale è stato realizzato da Comunità Speranza Associazione di Volontariato Carcerario di Lecce quale vademecum operativo da utilizzarsi a favore dei detenuti della casa Circondariale di Lecce .

Le pensioni di invalidità civile

 

L’invalidità civile si differenzia dagli altri tipi di invalidità per il fatto di non richiedere alcun versamento contributivo. Essa è perciò oggetto di prestazioni solo assistenziali. Il riconoscimento del diritto a tali prestazioni è collegato alla combinazione di tre diversi requisiti:

  • sanitari (tipo e percentuale di invalidità);
  • di età;
  • di reddito.

L'accertamento dell'invalidità

I requisiti sanitari vengono accertati da una Commissione Medica, istituita presso la Asl competente per territorio, all'interno della quale è presente anche un medico dell'Inps.

La domanda per ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile, dal 1 gennaio 2010, va presentata all'Inps, tramite una procedura on line disponibile sul sito dell'Istituto. L'eventuale riconoscimento, che viene espresso in percentuale, comporta la possibilità di godere di vari benefici, quali il percepimento di pensioni, indennità, agevolazioni fiscali, congedi e permessi lavorativi, esenzione dal ticket ecc.

Definizione di invalidità civile

Per invalidità si intende la difficoltà a svolgere alcune funzioni tipiche della vita quotidiana o di relazione, a causa di una menomazione o di un deficit psichico o intellettivo, della vista o dell'udito. Essa viene definita in percentuale, nel caso in cui l'interessato sia maggiorenne. Tra le minorazioni civili, rientrano anche la cecità e il sordomutismo.

L'invalidità civile si differenzia dall'handicap, poiché quest'ultima è una situazione di svantaggio sociale, che dipende non solo dalla disabilità o menomazione, ma anche dal contesto sociale di riferimento in cui una persona vive. Una persona può ottenere sia la certificazione di invalidità civile, cecità o sordomutismo, sia quella di handicap.

Le provvidenze economiche

Il riconoscimento delle diverse soglie di invalidità civile può dar diritto a differenti benefici (come prestazioni sanitarie gratuite, assunzione obbligatoria al lavoro, esenzione dal ticket), oltre che a diversi tipi di "provvidenze economiche". Eccole in sintesi.

  • Assegno mensile di assistenza:
    invalidi civili almeno al 74%, età tra i 18 e i 65 anni, nessuna attività lavorativa, reddito inferiore a 4.408,95 euro.
  • Pensione di inabilità:
    invalidi civili al 100%, età tra i 18 e i 65 anni, impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, reddito inferiore a 15.154,24 euro.
  • Indennità di accompagnamento:
    invalidi civili al 100% con incapacità di deambulare o che necessitino di assistenza continua e che non siano ricoverati gratuitamente in istituto.
  • Indennità mensile di frequenza:
    minori di 18 anni con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età, reddito annuo personale inferiore a 4.408,95 euro.
  • Assegno sociale:
    invalidi civili, titolari di pensione di inabilità o di assegno mensile, dopo il compimento del 65esimo anno di età.

 

Pensione d'invalidità civile

Prassi per detenuti

La pensionde d'invalidità civile si chiede all'inps ma presuppone due precedenti richieste: il riconoscimento dell'invalidità civile e l'iscrizione al collocamento obbligatorio per gli invalidi. La procedura è la seguente: si ottiene prima il riconoscimento dall'ASL dell'invalidità, sulla base di questo ricoscimento va fatta l'iscrizione al collocamento obbligatorio presso un Centro per l'Impego, infine si può chiedere all'INPS la pensione d'invalidità o uno degli altri benefici.

  1. Riconoscimento invalidità civile
  2. Iscrizione al collocamento obbligatorio
  3. Richiesta di pensione

1. Riconoscimento invalidità civile

1.1 Chi può essere riconosciuto invalido civile?
1.2 A Chi presentare la domanda di riconoscimento
1.3 Quali documenti devono essere allegati alla domanda?
1.4 I tempi per il riconoscimento dell'invalidità
1.5 Domanda di aggravamento
1.6 Prestazioni economiche secondo invalidità

1.1 Chi può essere riconosciuto invalido civile?

La  legge definisce invalido civile il cittadino affetto da infermità invalidanti non piu' migliorabili, che determinano una sensibile riduzione o la perdita totale della capacità lavorativa genericamente intesa e sia di età compresa tra i 18 ed i 65 anni.

Possono essere riconosciuti invalidi anche soggetti infradiciottenni ed ultrasessantacinquenni affetti da infermità invalidanti, cosi' come i soggetti ciechi e sordomuti. Ai fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennità di accompagnamento si considerano invalidi i soggetti minori o di età superiore ai 65 anni che abbiano difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età.

Sono escluse le situazioni gia' riconosciute come dipendenti da cause di guerra, di servizio e/o di lavoro.

1.2 A Chi presentare la domanda di riconoscimento

Per attestare un'invalidità civile è necessario richiedere una visita del medico del carcere, il quale dovrà compilare l'apposita domanda da inviare alla locale Commissione Invalidi. La domanda, debitamente firmata e timbrata dal medico del carcere e con allegato il certificato di detenzione, dovrà essere inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

Nel caso in cui il detenuto sia recluso in una località diversa da quella di residenza, la domanda dovrà essere inviata alla ASL del comune di residenza. Normalmente la ASL di appartenenza delega la commissione competente per il territorio dove si trova il carcere ad effettuare la visita.

Entro tre mesi dal ricevimento della domanda la Commisione della ASL per il riconoscimento dell'invalidità dovrà recarsi in carcere per effettuare la visita medico-legale.

Il medico legale stabilirà quindi un punteggio d'invalidità, per il quale:

  • con 46 punti è possibile l'Iscrizione al Collocamento Obbligatorio.
  • con 74 punti è possibile chiedere la pensione di invalidità.

In entrambi i casi, se il punteggio risulta di poco sotto le percentuali sopra riportate, è possibile valutare un eventuale ricorso, da istruire entro 60 giorni dalla data della risposta attraverso un Patronato, e per il quale è necessario:

  • Certificato contestuale
  • Denuncia dei redditi
  • Codice fiscale
  • Verbale della Commissione Medica USL

Se entro 180 giorni non si è avuta risposta, è possibile procedere con una causa legale.

Altri benefici possibili sono

  • 34% assistenza socio-sanitaria
  • 67% esenzione ticket

1.3 Quali documenti devono essere allegati alla domanda?

I documenti da allegare sono

  1. certificato medico in originale, redatto dal medico del carcere o da uno specialista, attestante tutte le infermità invalidanti;
  2. documentazione clinica – di recente rilascio ed in fotocopia – attestante lo stato di salute (es. cartelle cliniche di eventuali ricoveri, certificazioni di visite specialistiche effettuate, prescrizioni mediche, fisioterapie praticate, radiografie ed altri accertamenti diagnostici o esami eseguiti, prescrizioni mediche, documenti relativi alle terapie in atto, ecc.).

Il modulo-domanda prevede l'autocertificazione relativa alla data di nascita, alla residenza ed alla cittadinanza.

Nel caso in cui la persona sia impossibilitata a firmare, e' necessario specificarne il motivo e la dichiarazione dovrà essere raccolta da un pubblico ufficiale (funzionario del Comune o del Centro civico).

Le domande sono protocollate, registrate ed ordinate in base alla data di presentazione. La data della visita di accertamento viene comunicata all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La persona interessata e' sottoposta a visita da parte di una delle Commissioni Mediche istituite presso il Servizio di Medicina Legale dell'Azienda Sanitaria, che valuta il grado d'invalidità in base alla documentazione clinica presentata ed all'accertamento delle condizioni di salute. Durante la visita il richiedente puo' avvalersi (a proprie spese) dell'assistenza di un medico di fiducia.

L'esito della visita viene inviato all'interessato presso il carcere tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

Qualora il giudizio della Commissione sanitaria di prima istanza non soddisfi il richiedente, egli puo' ricorrere, entro 60 giorni dalla data di ricevimento del verbale contenente l'esito stesso, al competente ufficio provinciale, allegando un nuovo certificato rilasciato da un medico specializzato nella disciplina attinente la propria patologia.

Nel caso in cui il richiedente deceda prima della visita gli eredi possono richiedere che la pratica proceda (riconoscimento d'invalidità post mortem). In questo caso la Commissione Medica decide sulla base della documentazione clinica. Tale documentazione deve dimostrare in modo certo e preciso le patologie invalidanti del richiedente.

1.4 I tempi per il riconoscimento dell'invalidità

Il detenuto dovrà essere sottoposto ad una visita medica, effettuata dalla Commissione, entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda.

Trascorso tale termine senza che la visita sia stata fissata, il richiedente può presentare diffida in carta semplice all'Assessorato alla Sanità della Regione. Questo fissa la data di visita presso la Commissione ASL competente entro il termine complessivo di nove mesi dalla domanda.

Se la diffida viene presentata oltre il sesto mese dalla data della domanda, la data della visita viene fissata entro 90 giorni.

L'intera procedura deve concludersi entro 9 mesi.

Nel caso in cui anche dopo la diffida non viene fissata la visita medica, il richiedente ha diritto di presentare ricorso legale al Ministero delle Finanze (già Ministero del Tesoro).

1.5 domanda di aggravamento

In alternativa al ricorso (o ancora per il 2004, nel caso sia trascorso il limite dei 60 giorni per presentare il ricorso amministrativo) e non si voglia iniziare un'istanza legale, si può procedere alla richiesta di nuova visita per l'"aggravamento", per ottenere una valutazione dell'invalidità maggiore di quella riconosciuta dalla commissione di prima istanza.

Tali domande devono necessariamente essere corredate da documentazione sanitaria che comprovi le modificazioni del quadro clinico preesistente, pena l'esclusione della verifica.

Se l'aggravamento viene accordato, e stabilito un diverso grado di invalidità e quindi diritto a diversa forma di prestazione economica, le nuove provvidenze economiche iniziano ad essere pagate a partire dal mese successivo alla data di presentazione dell'istanza stessa.

Se si presenta domanda di aggravamento mentre è stato anche prodotto ricorso, la domanda di aggravamento viene presa in esame solo dopo la definizione del ricorso stesso.

La legge n. 328, 8 novembre 2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", all'art. 24 dà la delega al governo in materia di riordino degli emolumenti derivanti da invalidità civile, cecità e sordomutismo. In sostanza il Governo è stato delegato dal Parlamento a produrre, attraverso l'emanazione di un decreto legislativo, una riclassificazione delle provvidenze economiche, la fissazione dei requisiti psico-fisici e reddituali per la concessione degli emolumenti stessi e la revisione e snellimento delle procedure relative all'accertamento dell'invalidità civile e alla concessione delle prestazioni spettanti.

Il termine della delega è scaduto senza che il decreto sia stato emanato, la riforma di questi aspetti resta comunque un appuntamento cui il governo dovrà presto o tardi dare delle risposte.

 

1.6 Prestazioni economiche secondo invalidità

Fascia di età

Percentuale minima di invalidità

Benefici ottenibili

Tutti

33,33% o difficoltà permanenti a svolgere le funzione proprie dell'età

  • Status di invalido
  • Protesi ed ausili

Minori

con difficoltà permanenti a svolgere le funzione proprie dell'età

Indennità mensile di frequenza

18-55

46%

Collocamento obbligatorio

18-65

51%

Congedo per cure

Tutti

67%

Esenzione ticket

18-65

74%

Assegno mensile

18-65

100%

Pensione inabilità

Tutti

Soggetti

  • con impossibilità a deambulare senza accompagnatore
  • oppure con impossibilità di compiere autonomamente gli atti della vita quotidiana

Indennità di accompagnamento

 

 

Invalidità/ minorazione accertata

Età
(requisito dei richiedenti ai fini della durata delle prestazioni)

Prestazioni economiche possibili
(in relazione all'età, all'invalidità accertata e agli eventuali redditi)

Da 74% a 99% (invalidità parziale)

Dalla nascita al 65.mo anno di età

Pensione per invalidi civili parziali

100% (invalidità totale)

Dal 18.mo al 65.mo anno di età

Pensione per invalidi civili assoluti

100% (invalidità con necessità di assistenza continua – accompagnamento)

Non sussiste limite di età

Indennità di accompagnamento per invalidi assoluti

Sordomutismo

Dalla nascita

Indennità di comunicazione

Dopo il 18.mo anno di età

Pensione per sordomuti

Cecità assoluta

Dalla nascita

Pensione per ciechi civili assoluti – Indennità di accompagnamento per ciechi assoluti – Assegno integrativo per ciechi assoluti

Cecità parziale (residuo visivo non superiore a 1/20, in entrambi gli occhi, con correzione visiva)

Dalla nascita

Pensione per ciechi civili parziali – Indennità speciale per ciechi parziali – Assegno integrativo per ciechi parziali

 

Percentuali minime di invalidità accertata per altre agevolazioni:

  • 34% Protesi e apparecchi acustici
  • 46% Iscrizione nelle liste per il collocamento mirato al lavoro
  • 67% Esenzione ticket e prestazioni sanitarie
  • 74% Prestazioni economiche
  • 100% con necessità di assistenza continua buoni taxi, agevolazioni presso le FF.SS – diritto alla 'carta blu' – (anche per l'accompagnatore), ecc.

Altri benefici:

  • Agevolazioni fiscali (es. riduzione IVA per acquisto automobile, esonero tasse universitarie, ecc.).
  • Punteggio IPEA per avere diritto all'affitto agevolato.
  • Punteggio per avere diritto ai contributi provinciali per il mutuo prima casa.

 

 

2. Iscrizione al collocamento obbligatorio

2.1 Chi si può iscrivere al collocamento obbligatorio?
2.2 Quali documenti devono essere allegati alla domanda?

2.1 Chi si può iscriver al collocamento obbligatorio

L'iscrizione al Collocamento Obbligatorio ai sensi della legge 68/99 è subordinata al perdurare senza soluzioni di continuità dell'iscrizione nelle liste del Collocamento Ordinario.

Quindi l'iscrizione alla lista speciale delle Categorie Protette può essere fatta solo dopo l'iscrizione al Collocamento Ordinario. L'iscrizione al collocamento ordinario e obbligatorio posssono esser fatte contemporaneamente.

2.2 Documenti da allegare alla domanda

Premesso quanto sopra l'interessato deve produrre i seguenti documenti:

Invalidi civili

  • Verbale di visita medico Collegiale rilasciato dalla ASL 8 in originale (da restituire) dal quale risulti una percentuale d'invalidità non inferiore al 46%;
  • Fotocopia del verbale di cui sopra (da trattenere);
  • Documento di riconoscimento;

Invalidi per Servizio (Dipendenti Enti Pubblici)

  • Decreto del Ministero/Ente di appartenenza in originale (da restituire) dal quale risulti l'appartenenza ad una categoria compresa fra la prima e l'ottava;
  • Fotocopia del Decreto di cui sopra (da trattenere);
  • Documento di riconoscimento;

Invalidi del Lavoro

  • Verbale INAIL in originale (da restituire) dal quale risulti una percentuale d'invalidità non inferiore al 34%;
  • Fotocopia del verbale di cui sopra (da trattenere);
  • Documento di riconoscimento;

Orfani o Vedove di caduti sul lavoro

  • Dichiarazione INAIL in originale (da restituire) attestante che il padre o il marito sia deceduto per cause di lavoro;
  • Fotocopia della dichiarazione di cui sopra (da trattenere);
  • Documento di riconoscimento;

Orfani o Vedove di caduti per cause di servizio

  • Decreto del Ministero/Ente di appartenenza (da restituire) attestante che il padre o il marito sia deceduto per cause di servizio;
  • Fotocopia del decreto di cui sopra (da trattenere);
  • Documento di riconoscimento;

Equiparati agli Orfani e Vedove del lavoro

  • Dichiarazione INAIL in originale (da restituire) attestante che il padre o il marito sia totalmente inabile per cause di lavoro;
  • Fotocopia della dichiarazione di cui sopra (da trattenere);
  • Documento di riconoscimento;

Equiparati agli Orfani e Vedove di servizio

  • Decreto del Ministero/Ente di appartenenza (da restituire) attestante che il padre o il marito sia totalmente inabile per cause di servizio;
  • Fotocopia del decreto di cui sopra (da trattenere);
  • Documento di riconoscimento;

L'iscrizione come Orfano o come Orfano equiparato può essere fatta solo per coloro che, al momento in cui si verificò l'evento (decesso o inabilità permanente a qualsiasi lavoro del genitore), erano minorenni.

Tale limite può essere portato fino al 21º anno di età se l'interessato frequenta una scuola media o professionale, oppure fino al 26º anno di età se studente universitario.

In questi casi occorre documentare la frequenza scolastica.

Dopo aver controllato i sopra elencati documenti si procederà a stampare il C/ISCR., il C2/ – STORICO e il C/15 che dovranno essere inviati al Centro per l'Impiego a completamento dei suddetti documenti.

3. Richiesta di pensione

Espletati i punti 1 e 2 (riconoscimento invalidità e iscrizione al collocamento) il più e fatto. Ora bisogna condiderare che esistono vari tipi di pensione:

  • pensione d'invalidità civile
  • pensione d'invalidità INPS
  • pensione d'anzianità
  • pensione sociale

3.1 La pensione di invalidità civile

Accertata l'invalidità, è possibile richiedere la pensione che è di circa L. 400.000 per 13 mesi l'anno, sempre che non si superi un reddito annuo che si aggira attorno ai 6 milioni e mezzo nel caso di invalidità parziale o di circa 23 milioni e mezzo per l'invalidità totale.

La relativa certificazione va allegata all'apposito modulo di richiesta della pensione di invalidità civile, da inviare nuovamente alla USL di residenza, unitamente al certificato contestuale.

Si tenga conto dei lunghi tempi per l'accertamento e ottenimento della pensione.

Per malattie avanzate (AIDS conclamato o altre) è possibile accelerare i tempi sostenendo il "pericolo di decesso". In tal caso il contributo verrebbe reso agli eredi.

Alla pensione d'invalidità (che comprende anche malattie parziali di udito o vista), può essere sommata anche l'assegno di ACCOMPAGNAMENTO (circa 800.000 lire al mese) e per il quale non vi sono limiti di reddito, né esclude dalle liste del collocamento (sempre che sussistano residue capacità lavorative).

3.2 La pensione di invalidità INPS

Riguarda coloro che sono impossibilitati a svolgere qualsiasi attività lavorativa ed hanno accumulato almeno 5 anni di versamenti contributivi (di cui 3 anni nel quinquennio precedente la domanda di invalidità).

L'ammontare, in questo caso, è calcolato sul totale dei contributi versati.

La domanda di pensione va compilata su apposito tabulato unitamente a:

  • Stato di famiglia;
  • Certificato medico del carcere;
  • Dichiarazione dei redditi;
  • Codice fiscale;
  • Tabulato dei contributi INPS.

Eventuale ricorso può essere avanzato dopo 90 giorni dalla risposta, oppure passati 120 giorni in caso non si riceva alcun responso ("silenzio rifiuto").

In caso di accoglimento si può avere diritto ad una erogazione temporanea definita come "Assegno di Invalidità" con verifica triennale e cessazione in caso di miglioramento.

Se viene accertata un'invalidità permanente, viene allora detta "Pensione di Inabilità".

 

La pensione di inabilità

 

Hanno diritto alla pensione di inabilità, erogata dall'Inps, le persone totalmente inabili al lavoro in modo permanente (invalidi civili al 100 per cento) e in stato di bisogno economico.

I requisiti per averla

La pensione spetta ai lavoratori, sia dipendenti, sia autonomi, con assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, a causa di infermità o difetto fisico o mentale.

Bisogna inoltre aver versato almeno 5 anni di contributi, dei quali almeno 3 anni versati nei cinque anni precedenti la domanda di pensione.

Sono inoltre richieste: la cessazione di qualsiasi tipo di attività lavorativa; la cancellazione dagli elenchi di categoria dei lavoratori e dagli albi professionali; la rinuncia ai trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione ed a ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione.

Non bisogna infine usufruire già di altre rendite per infortunio sul lavoro, erogate dall’Inail, o avere una copertura per infortunio di importo inferiore a quello della pensione. In tal caso, l’assicurato riceverà la differenza tra le due prestazioni.

Quanto spetta

L'importo della pensione è variabile, secondo l’anzianità contributiva. Esso viene determinato con uno dei seguenti sistemi di calcolo:

  • retributivo, se il lavoratore può far valere almeno 18 anni di contributi al 31.12.1995;
  • misto (una quota calcolata con il sistema retributivo e una quota con il sistema contributivo) se il lavoratore alla data del 31.12.1995 non può far valere 18 anni di contributi;
  • contributivo, se il lavoratore ha iniziato l’attività lavorativa dopo il 31.12.1995.

L’anzianità contributiva maturata viene incrementata dal numero di settimane intercorrenti tra la decorrenza della pensione e il compimento dell’età pensionabile.

 

COME PRESENTARE LA DOMANDA

Per richiedere la pensione di inabilità, è necessario presentare una domanda, direttamente agli uffici Inps o tramite un ente di Patronato, quale ad esempio l'Inas-Cisl. La domanda, che può anche essere inviata tramite posta raccomandata A/r, deve essere redatta su un apposito modulo Inps (anche scaricabile dal sito) e corredata di certificazione medica (mod. SS3).

La pensione di inabilità decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, se risultano soddisfatti tutti i requisiti richiesti, sia sanitari, sia amministrativi.

Al compimento dell'età pensionabile, la pensione di inabilità si trasforma in assegno sociale.

 

La domanda di pensione di inabilità (su mod. INAB1) può essere presentata direttamente alla sede Inps o tramite i Patronati.

 

È necessario fornire i seguenti dati, servendosi dei moduli allegati alla domanda:

 

  1. stato di famiglia (autocertificazione);
  2. data di cessazione dell'attività lavorativa subordinata;
  3. diritto alle detrazioni d'imposta;
  4. situazione reddituale per accertare il diritto all'integrazione al trattamento minimo, alle

            maggiorazioni sociali di legge, all'assegno per il nucleo familiare o agli assegni familiari.

 

Inoltre, alla domanda devono essere allegati:

 

  1. la certificazione sanitaria rilasciata dal medico curante su apposito modulo;
  2. i modelli CUD rilasciati dal datore di lavoro per gli anni non presenti sull'estratto conto

            assicurativo;

  1. le attestazioni di pagamento, relative all'ultimo anno, se l'ultima attività si riferisce a lavoro autonomo, a lavoro domestico o a versamenti volontari.

 

L'accompagno

I pensionati per inabilità possono richiedere anche un assegno mensile di assistenza personale e continuativa ("accompagno"), se hanno bisogno di assistenza continuata, non essendo autonomie nella vita di tutti i giorni, e se non sono ricoverati gratuitamente presso una struttura sanitaria.

L’assegno è incompatibile con la sovvenzione della stessa natura erogata dall’Inail e deve essere richiesto presentando agli uffici dell’Inps una domanda specifica. Se si usufruisce di un sussidio analogo erogato da altre forme di previdenza e di assistenza sociale e di importo minore, è possibile chiedere all’Inps l’integrazione della somma percepita fino all'importo dell’assegno.

 

 

 

 

 

 

 

L'indennità di accompagnamento

 

L'indennità di accompagnamento, o assegno di accompagnamento, è un sostegno economico statale pagato dall'Inps, al quale hanno diritto gli invalidi civili al 100 per cento – con incapacità di deambulare o bisognosi di assistenza continua – che non siano ricoverati gratuitamente presso strutture pubbliche per più di un mese.

È una forma di provvidenza economica istituita con la Legge n. 18 del 1980, modificata dall’ art. 1 della legge n. 508 del 1988.

I requisiti per averla

L'indennità di accompagnamento spetta alle persone in grado di certificare il riconoscimento di un'invalidità totale e permanente del 100 per cento, accompagnata dall'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, oppure dall'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita e conseguente necessità di un'assistenza continua.

Non ci sono vincoli di età o di reddito. L’indennità è anche compatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa.

Per averla, bisogna essere cittadini italiani o di uno Stato dell’Unione Europea, purché residenti in Italia. Ne hanno diritto anche gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno.

L'indennità di accompagnamento spetta anche:

  • ai ciechi civili assoluti, per i quali l'importo è maggiorato a 783,60 euro mensili;
  • alle persone che sono sottoposte a chemioterapia o a altre terapie in regime di day hospital e che non possono recarsi da sole all'ospedale;
  • ai bambini minorenni, incapaci di camminare senza l'aiuto di una persona e bisognosi di assistenza continua;
  • alle persone affette dal morbo di Alzheimer e dalla sindrome di Down;
  • alle persone affette da epilessia, sia a coloro che subiscono attacchi quotidiani, sia a coloro che abbiano solo di tanto in tanto le cosiddette "crisi di assenza".

Al compimento del 65° anno di età, il diritto all’indennità è subordinato alla condizione che la persona abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni dell’età: impossibilità alla deambulazione autonoma e mancanza assoluta di autosufficienza.

Quanto spetta

L'importo dell'indennità di accompagnamento, pari a 480,47 euro mensili (per il 2010), è erogato in 12 mensilità e viene aggiornato ogni anno dal Ministero dell'Interno.

Non hanno diritto all'indennità di accompagnamento coloro che percepiscono indennità simili per causa di guerra, di lavoro o di servizio, ma è possibile scegliere il sussidio più conveniente.

Come presentare la domanda

Per richiedere il riconoscimento di invalidità e l'indennità, è necessario presentare una domanda alla Commissione Medica per gli Invalidi Civili della Asl di residenza, allegando la certificazione medica che comprovi la minorazione o menomazione.

Entro tre mesi, viene comunicata alla persona interessata la data della visita medica. In caso di esito negativo della visita, è possibile fare ricorso, entro due mesi dalla notifica, alla Commissione Medica Superiore presso il Ministero del Tesoro, il quale decide entro sei mesi, intendendosi, in caso di silenzio, respinto il ricorso.

Entro il 31 marzo di ogni anno, i titolari di indennità di accompagnamento devono produrre una dichiarazione periodica, utilizzando il modello ICRIC, relativa alla sussistenza dei requisiti di legge.

In caso di ricovero

Non hanno diritto all'indennità le persone invalide:

  • ricoverate gratuitamente in Istituti pubblici o in Case di riposo, che provvedono al suo sostentamento, anche in caso contribuiscano economicamente per ottenere un migliore trattamento;
  • ricoverate in reparti di lungo-degenza o riabilitativi.

L'indennità di accompagnamento viene comunque corrisposta:

  • durante i periodi di ricovero per terapie contingenti di durata connessa al corso della malattia;
  • durante i periodi di allontanamento dalla struttura di ricovero di durata non superiore al mese;
  • per i periodi di documentata interruzione del ricovero, purché di durata non inferiore a 1 mese.

 

 

L'indennità mensile di frequenza

 

L'indennità mensile di frequenza è un assegno dell'Inps a favore degli invalidi civili minori, per aiutare l'inserimento dei ragazzi nelle scuole, nei centri di formazione o di addestramento professionale e nelle strutture educative, riabilitative e terapeutiche accreditate. È una forma di provvidenza economica istituita dalla Legge n. 289 del 1990.

I requisiti per averla

L'indennità spetta i minori di 18 anni, cittadini italiani o Ue residenti in Italia, che siano stati riconosciuti "minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età" (L. 289/90) o "minore con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore", e che dispongano di un reddito annuo personale non superiore a 4.408,95 euro.

Requisito fondamentale per averla è la frequenza, continua o periodica, di un centro di riabilitazione, di centri di formazione professionale, di centri occupazionali o di scuole di ogni ordine e grado, a partire dagli asili nido.

Incompatibilità: l'indennità di frequenza è incompatibile con l'indennità di accompagnamento e con l'indennità di comunicazione concessa ai sordomuti. Essa è inoltre incompatibile con qualsiasi forma di ricovero.

Possono avere diritto alla prestazione anche gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno.

Quanto spetta

L'indennità mensile di frequenza viene erogata in rate mensili, di importo aggiornato annualmente (256,67 euro per il 2010), per tutta la durata della frequenza ai corsi, alla scuola o a cicli riabilitativi.

Il pagamento dell'assegno è limitato all'effettiva durata del trattamento o del corso e ha termine con il mese successivo a quello di cessazione della frequenza. Trattandosi di un diritto limitato ai soli mesi di reale durata del trattamento o del corso, la tredicesima mensilità non viene erogata.

Come presentare la domanda

La domanda va presentata alla Commissione medica delle Asl di residenza. L'indennità di frequenza decorre dal mese successivo a quello della presentazione della domanda e comunque non prima dell'inizio dei corsi riabilitativi, della scuola o dell'asilo nido.

 

 

L'assegno sociale

 

L'assegno sociale, dal primo gennaio 2009, è erogato dall'Inps alle persone residenti legalmente in Italia da almeno dieci anni in modo continuativo. Lo specifica l'Istituto nazionale di previdenza sociale con la circolare numero 105 del 2 dicembre 2008. Restano invariati gli altri requisiti: aver compiuto 65 anni, non avere altre forme di pensione e avere un reddito annuo che non supera, per l'anno 2009, 5.317,65 euro. Questo reddito è elevato a 10.635,30 euro nel caso delle persone sposate.

L'importo dell'assegno sociale è rivalutato annualmente e per il 2009 l'importo è fissato a 409,05 euro. L'assegno sociale sostituisce dal 1996 la pensione sociale.

L’assegno sociale spetta anche alle persone che sono ospiti di un istituto. Se la retta di permanenza è pagata da un ente pubblico, l'assegno spetta in misura ridotta del 50%. Se la retta è per metà a carico dell’interessato o dei propri familiari, l’importo dell’assegno sarà ridotto del 25%. Se, invece, la famiglia paga più della metà dell'importo della retta, l’assegno è corrisposto per intero.

Per richiedere l'assegno sociale è necessario presentare una domanda alla sede dell'Inps della propria zona. Se approvata, l'assegno sociale è erogato a partire dal primo giorno del mese successivo quello di presentazione della domanda.

 

2. Iscrizione al collocamento obbligatorio

2.1 Chi si può iscrivere al collocamento obbligatorio?
2.2 Quali documenti devono essere allegati alla domanda?

2.1 Chi si può iscriver al collocamento obbligatorio

L'iscrizione al Collocamento Obbligatorio ai sensi della legge 68/99 è subordinata al perdurare senza soluzioni di continuità dell'iscrizione nelle liste del Collocamento Ordinario.

Quindi l'iscrizione alla lista speciale delle Categorie Protette può essere fatta solo dopo l'iscrizione al Collocamento Ordinario. L'iscrizione al collocamento ordinario e obbligatorio posssono esser fatte contemporaneamente.

2.2 Documenti da allegare alla domanda

Premesso quanto sopra l'interessato deve produrre i seguenti documenti:

Invalidi civili

  • Verbale di visita medico Collegiale rilasciato dalla ASL 8 in originale (da restituire) dal quale risulti una percentuale d'invalidità non inferiore al 46%;
  • Fotocopia del verbale di cui sopra (da trattenere);
  • Documento di riconoscimento;

Invalidi per Servizio (Dipendenti Enti Pubblici)

  • Decreto del Ministero/Ente di appartenenza in originale (da restituire) dal quale risulti l'appartenenza ad una categoria compresa fra la prima e l'ottava;
  • Fotocopia del Decreto di cui sopra (da trattenere);
  • Documento di riconoscimento;

Invalidi del Lavoro

  • Verbale INAIL in originale (da restituire) dal quale risulti una percentuale d'invalidità non inferiore al 34%;
  • Fotocopia del verbale di cui sopra (da trattenere);
  • Documento di riconoscimento;

Orfani o Vedove di caduti sul lavoro

  • Dichiarazione INAIL in originale (da restituire) attestante che il padre o il marito sia deceduto per cause di lavoro;
  • Fotocopia della dichiarazione di cui sopra (da trattenere);
  • Documento di riconoscimento;

Orfani o Vedove di caduti per cause di servizio

  • Decreto del Ministero/Ente di appartenenza (da restituire) attestante che il padre o il marito sia deceduto per cause di servizio;
  • Fotocopia del decreto di cui sopra (da trattenere);
  • Documento di riconoscimento;

Equiparati agli Orfani e Vedove del lavoro

  • Dichiarazione INAIL in originale (da restituire) attestante che il padre o il marito sia totalmente inabile per cause di lavoro;
  • Fotocopia della dichiarazione di cui sopra (da trattenere);
  • Documento di riconoscimento;

Equiparati agli Orfani e Vedove di servizio

  • Decreto del Ministero/Ente di appartenenza (da restituire) attestante che il padre o il marito sia totalmente inabile per cause di servizio;
  • Fotocopia del decreto di cui sopra (da trattenere);
  • Documento di riconoscimento;

L'iscrizione come Orfano o come Orfano equiparato può essere fatta solo per coloro che, al momento in cui si verificò l'evento (decesso o inabilità permanente a qualsiasi lavoro del genitore), erano minorenni.

Tale limite può essere portato fino al 21º anno di età se l'interessato frequenta una scuola media o professionale, oppure fino al 26º anno di età se studente universitario.

In questi casi occorre documentare la frequenza scolastica.

Dopo aver controllato i sopra elencati documenti si procederà a stampare il C/ISCR., il C2/ – STORICO e il C/15 che dovranno essere inviati al Centro per l'Impiego a completamento dei suddetti documenti.

3. Richiesta di pensione

Espletati i punti 1 e 2 (riconoscimento invalidità e iscrizione al collocamento) il più e fatto. Ora bisogna condiderare che esistono vari tipi di pensione:

  • pensione d'invalidità civile
  • pensione d'invalidità INPS
  • pensione d'anzianità
  • pensione sociale

3.1 La pensione di invalidità civile

Accertata l'invalidità, è possibile richiedere la pensione che è di circa L. 400.000 per 13 mesi l'anno, sempre che non si superi un reddito annuo che si aggira attorno ai 6 milioni e mezzo nel caso di invalidità parziale o di circa 23 milioni e mezzo per l'invalidità totale.

La relativa certificazione va allegata all'apposito modulo di richiesta della pensione di invalidità civile, da inviare nuovamente alla USL di residenza, unitamente al certificato contestuale.

Si tenga conto dei lunghi tempi per l'accertamento e ottenimento della pensione.

Per malattie avanzate (AIDS conclamato o altre) è possibile accelerare i tempi sostenendo il "pericolo di decesso". In tal caso il contributo verrebbe reso agli eredi.

Alla pensione d'invalidità (che comprende anche malattie parziali di udito o vista), può essere sommata anche l'assegno di ACCOMPAGNAMENTO (circa 800.000 lire al mese) e per il quale non vi sono limiti di reddito, né esclude dalle liste del collocamento (sempre che sussistano residue capacità lavorative).

3.2 La pensione di invalidità INPS

Riguarda coloro che sono impossibilitati a svolgere qualsiasi attività lavorativa ed hanno accumulato almeno 5 anni di versamenti contributivi (di cui 3 anni nel quinquennio precedente la domanda di invalidità).

L'ammontare, in questo caso, è calcolato sul totale dei contributi versati.

La domanda di pensione va compilata su apposito tabulato unitamente a:

  • Stato di famiglia;
  • Certificato medico del carcere;
  • Dichiarazione dei redditi;
  • Codice fiscale;
  • Tabulato dei contributi INPS.

Eventuale ricorso può essere avanzato dopo 90 giorni dalla risposta, oppure passati 120 giorni in caso non si riceva alcun responso ("silenzio rifiuto").

In caso di accoglimento si può avere diritto ad una erogazione temporanea definita come "Assegno di Invalidità" con verifica triennale e cessazione in caso di miglioramento.

Se viene accertata un'invalidità permanente, viene allora detta "Pensione di Inabilità".

 

 

La pensione di anzianità

 

La pensione di anzianità (o pensione anticipata) si ottiene prima del raggiungimento dell'età pensionabile o del limite massimo di anzianità di servizio e in presenza di determinati requisiti assicurativi e anagrafici.

L'attuale sistema prevede l’innalzamento graduale dell’età pensionabile, attraverso un meccanismo di scalini e quote, cioè la somma tra età anagrafica e periodo di contribuzione del lavoratore. Ad esso si è aggiunto, con la legge n. 122 del 2010, un sistema automatico di adeguamento, in base alla "speranza di vita" media, così come viene calcolata dall'Istat.

Ciò determina un aumento progressivo dell'età pensionabile, in base alla quale, fermo restando il periodo di contribuzione minimo di 35 anni, è possibile andare in pensione secondo una quota determinata da anzianità contributiva e età anagrafica.

Ecco di seguito i requisiti per ottenere la pensione di anzianità.

Dal 2008:

si può andare in pensione di anzianità con 58 anni di età e 35 di contributi.

Dal 1° luglio 2009:

si può andare in pensione dopo aver raggiunto quota 95 (cioè somma tra età anagrafica e periodo di contribuzione di 35 anni). L’età minima per ritirarsi dal lavoro è 59 anni.

Dal 2011:

il lavoratore deve raggiungere quota 96. L’età minima passa a 60 anni.

Dal 2013:

per ritirarsi dal mondo del lavoro occorre quota 97. Lo scalino prevede l’innalzamento dell’età minima a 61 anni.

Dal 2015:

aumento di ulteriori 3 mesi, per avere i requisiti di età.

Dal 2019:

aumento ulteriore dei requisiti di età, in base ai dati Istat sulla durata media della vita.

Dal 2022:

aumento ulteriore dei requisiti di età, sempre in base ai dati Istat, con revisioni successive ogni 3 anni.

Per quanto riguarda i lavoratori autonomi, la scaletta si sposta di un anno: si può andare in pensione nel 2008 con 59 anni, nel 2013 con 62, e così via.

Ricordiamo che è possibile comunque ottenere la pensione di anzianità, a prescindere dall’età anagrafica, se si possono far valere almeno 40 anni di contribuzione. Anche tale durata è soggetta agli adeguamenti previsti dalla legge 122/2010, in base alla durata media della vita.

 

Quando andare in pensione

Per poter andare in pensione, è innanzi tutto necessario averne maturato i requisiti, che possono essere legati esclusivamente all'età anagrafica, per la pensione di vecchiaia, oppure ad una combinazione di età anagrafica ed anzianità contributiva, per la pensione di anzianità. Per conoscere tali requisiti, si vedano le pagine relative alle pensioni di vecchiaia e di anzianità.

Una volta maturati i requisiti, è necessario aspettare ancora, prima che decorra il trattamento pensionistico o, in altre parole, che si cominci a percepire l'assegno mensile cui si ha diritto.

Il tempo d'attesa cambia, a seconda che i requisiti per la pensione siano stati maturati prima o dopo il 1 gennaio 2011:

  • per chi ha maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2010, valgono le "finestre d'uscita", fissate dalla legge n. 247 del 2007;
  • per chi ha maturato i requisiti dal 1 gennaio 2011 in poi, valgono le "finestre mobili", fissate dalla legge n. 122 del 2010.
Finestre di uscita per chi ha meno di 40 anni di contributi

1 gennaio 2011

  • Dipendenti con 35 anni di contributi e 59 anni di età (requisiti maturati entro il 30 giugno 2010)
  • Autonomi con 35 anni di contributi e 60 anni di età (requisiti maturati entro il 31 dicembre 2009)

1 luglio 2011

  • Dipendenti con 35 anni di contributi e 59 anni di età (requisiti maturatio entro il 31 dicembre 2010)
  • Autonomi con 35 anni di contributi e 60 anni di età (requisiti maturati entro il 30 giugno 2010)
Finestre di uscita per chi ha almeno 40 anni di contributi

1 ottobre 2010

  • Dipendenti con requisiti maturati entro il 30 giugno 2010 e con 57 anni di età entro il 30 settembre
  • Autonomi con requisiti maturati entro il 31 marzo 2010

1 gennaio 2011

  • Dipendenti con requisiti maturati entro il 30 settembre 2010
  • Autonomi con requisiti maturati entro il 30 giugno 2010

1 aprile 2011

  • Dipendenti con requisiti maturati entro il 31 dicembre 2010
  • Autonomi con requisiti maturati entro il 30 settembre 2010

1 luglio 2010

  • Autonomi con requisiti maturati entro il 31 dicembre 2010
Finestre mobili

I lavoratori dipendenti conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico, di anzianità o di vecchiaia, trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi.

I lavoratori autonomi conseguono invece il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico, di anzianità o di vecchiaia, trascorsi 18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi. In questa categoria rientrano gli iscritti alle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti, nonché gli iscritti alla "gestione separata" Inps, cioè principalmente i professionisti senza Albo e Cassa di previdenza e i vari tipi di parasubordinati, tra cui i lavoratori "a progetto" e i co.co.co.

Una volta trascorsi i 12 o 8 mesi, per avere la pensione, bisognerà ancora aspettare che arrivi il primo giorno del mese successivo.

 

La pensione di vecchiaia

 

La pensione di vecchiaia spetta al raggiungimento dell'età pensionabile o per collocamento a riposo per raggiunti limiti di età e/o servizio. A differenza della pensione di anzianità, dunque, il requisito per andare in pensione è principalmente l'età anagrafica, anziché una combinazione di età anagrafica e anzianità contributiva.

I requisiti di accesso variano a seconda del sistema di calcolo con cui il trattamento viene liquidato. Ricordiamo che i sistemi di calcolo possibili sono 3: retributivo, contributivo e misto, i quali sono spiegati nella pagina sui sistemi di calcolo delle pensioni.

 

S I S T E M A    R E T R I B U T I V O

 

QUANDO SI HA DIRITTO

 

Quando si verificano le seguenti condizioni:

1) ETA'

Il decreto legislativo n.503 del 1992 ha elevato i limiti di età per la pensione di vecchiaia di un anno

ogni 2. La legge finanziaria in vigore dall'1.1.1995 ha modificato il predetto decreto e stabilisce che l'età pensionabile aumenta di un anno ogni 18 mesi.

Vediamo come:

uomini donne

dal 1° gennaio 1997 al 30 giugno 1998 63 58

dal 1° luglio 1998 al 31 dicembre 1999 64 59

dal 1° gennaio 2000 in poi 65 60

 

ECCEZIONI uomini donne

a) lavoratori non vedenti se tali da data anteriore all'inizio dell'assicurazione o con almeno 10 anni di assicurazione e contribuzione dopo l'insorgenza della cecità; 55 50

b) lavoratori non vedenti in tutti gli altri casi; 60 55

c) invalidi almeno all'80% 60 55

 

2) ASSICURAZIONE E CONTRIBUZIONE

 

A partire dal 1993 i requisiti minimi di assicurazione e contribuzione per il diritto alla pensione sono elevati fino a raggiungere i 20 anni (pari a 1040 contributi settimanali). I requisiti aumentano gradualmente di un anno ogni due.

Vediamo come:

dal 1.1.1997 al 31.12.1998 18 anni ( 936 contr.sett.)

dal 1.1.1999 al 31.12.2000 19 anni ( 988 contr.sett.)

dal 1.1.2001 in poi 20 anni (1040 contr.sett.)

 

ECCEZIONI:

Continuano a valere solo 15 anni di assicurazione e contribuzione nei seguenti casi:

– lavoratori che al 31.12.92 avevano già raggiunto i 15 anni di contributi;

– lavoratori che al 31.12.92 avevano già compiuto l'età pensionabile;

– lavoratori autorizzati ai versamenti volontari prima del 31.12.1992;

– lavoratori dipendenti con almeno 25 anni di assicurazione che siano stati occupati per almeno 10

anni, anche non consecutivi, per periodi inferiori a 52 settimane nell'anno solare.

 

REQUISITO RIDOTTO

 

Un caso particolare riguarda i lavoratori che, al 31.12.92, hanno maturato un'anzianità assicurativa e

contributiva tale che, anche se incrementata dei periodi intercorrenti tra il 1° gennaio 1993 e la fine

del mese di compimento dell'età pensionabile non permette di raggiungere il requisito contributivo

minimo richiesto in quel momento. Il diritto alla pensione in questa ipotesi è riconosciuto al maturare del requisito contributivo ridotto – che varia da persona a persona in relazione alla specifica posizione contributiva – e che non può comunque essere inferiore a 15 anni.

 

3) CESSAZIONE DAL LAVORO

 

Per ottenere la pensione di vecchiaia a partire dall'1.1.1993 occorre aver cessato l'attività di lavoro

dipendente.

 

DA QUANDO DECORRE

 

􀂆 Dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età pensionabile (se esistono

tutti i requisiti compresa la cessazione del rapporto di lavoro, per i lavoratori dipendenti);

􀂆 dal primo giorno del mese successivo a quello di perfezionamento dei requisiti.

La legge consente, però, che l'interessato possa scegliere la decorrenza dal 1° giorno del mese

successivo alla presentazione della domanda.

 

DOVE PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda di pensione va presentata a qualunque ufficio INPS direttamente o per il tramite di uno

degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge, che assistono gratuitamente i lavoratori.

 

I DOCUMENTI CHE SERVONO

– Modulo di domanda (VO1) da richiedere a qualunque Ufficio INPS o ad uno degli Enti di

Patronato;

– certificati anagrafici indicati nel modulo di domanda o dichiarazioni sostitutive di essi che

possono essere rilasciate anche presso le Sedi dell'INPS.

 

 

S I S T E M A C O N T R I B U T I V O

 

QUANDO SI HA DIRITTO

 

Quando si verificano le seguenti condizioni:

1) ETA':

almeno 57 anni per uomini e donne; tale requisito non occorre qualora l'anzianità contributiva

maturata dall'interessato non sia inferiore a 40 anni effettivi.

NEL CALCOLO DEI 40 ANNI

– i periodi lavorati prima dei 18 anni di età vengono valutati una volta e mezza.

Esempio: se l'assicurato ha 2 anni di contributi accreditati, questi sono valutati come se fossero 3

esclusivamente per il raggiungimento del requisito dei 40 anni.

NEL CALCOLO DEI 40 ANNI NON SI TIENE CONTO di 2 tipi di contribuzione:

a) quella relativa al riscatto dei periodi di studio;

b) quella relativa ai versamenti volontari.

 

2) CONTRIBUZIONE:

almeno 5 anni di contribuzione effettiva.

 

3) MISURA MINIMA:

l'importo della pensione non dovrà essere inferiore all'importo dell' assegno sociale aumentato del

20%; in caso contrario la pensione non può essere liquidata. Tale misura minima non deve essere

rispettata per i lavoratori che hanno almeno 65 anni di età.

 

4) ATTIVITA' LAVORATIVA:

occorre aver cessato l'attività di lavoro dipendente.

 

5) TRATTAMENTO MINIMO:

la riforma del sistema pensionistico ha stabilito che per le pensioni liquidate esclusivamente con il

sistema contributivo non si applicano le disposizioni sull'integrazione al trattamento minimo.

Per esaminare il sistema di calcolo delle pensioni vedi scheda "Il calcolo delle pensioni".

 

S I S T E M A M I S T O

 

La legge di riforma prevede una situazione transitoria durante la quale i due diversi sistemi di calcolo convivono. Il sistema contributivo vale solo per chi è assunto dopo il 31.12.1995. Per coloro che risultano assicurati prima di tale periodo ed hanno un'anzianità contributiva, al 31.12.1995, inferiore ai 18 anni, si calcola con i due sistemi:

 

a) per i periodi fino al 31.12.95 = calcolo retributivo (vedi scheda "Il calcolo della pensione")

b) per i periodi dall'1.1.1996 = calcolo contributivo (vedi scheda "Il calcolo della pensione").

 

ECCEZIONE:

La legge prevede una "opzione" cioè dà la possibilità a coloro che sono stati assunti prima del 31.12.95 di scegliere di avere una pensione calcolata esclusivamente con il sistema contributivo a condizione che abbiano una contribuzione pari o superiore a 15 anni di cui almeno 5 versati nel sistema contributivo (e cioè successivi al dicembre 1995).

 

IL RICORSO

 

Nel caso in cui la domanda di pensione di vecchiaia venga respinta, l'interessato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato provinciale dell'INPS, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica la reiezione. Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere:

􀂆 presentato agli sportelli della Sede dell'INPS che ha respinto la domanda;

􀂆 inviato alla Sede dell'INPS per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno;

􀂆 presentato tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.

Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili per l'accoglimento del ricorso stesso.

Pensione ai superstiti

 

 

La pensione ai superstiti è una prestazione di natura economica e previdenziale erogata in favore dei superstiti del pensionato/assicurato deceduto.
La pensione ai superstiti viene definita:

  • “indiretta” se il decesso dell’assicurato avviene prima del pensionamento;
  • “di reversibilità” se il decesso dell’assicurato avviene dopo il pensionamento.

La pensione ai superstiti viene concessa se il dante causa è già pensionato o può far valere, al momento del decesso, 15 anni di contribuzione oppure 5 anni di contribuzione di cui 3 nell'ultimo quinquennio.

Beneficiari
I superstiti aventi diritto alla pensione sono il coniuge e i figli.
In mancanza di costoro, i genitori e, in mancanza anche di questi ultimi, i fratelli e le sorelle.

Coniuge
La pensione ai superstiti spetta al coniuge (vedova o vedovo), anche se separato.
Tuttavia, al coniuge separato con “addebito” – cioè per colpa – spetta il trattamento pensionistico solo se titolare dell’assegno alimentare stabilito dal Tribunale.
La pensione spetta anche al coniuge divorziato se:

  • titolare di assegno divorziale;
  • non ha contratto nuove nozze;
  • la data di inizio del rapporto assicurativo del defunto è anteriore alla data di sentenza di divorzio.

In presenza di più coniugi aventi diritto (es. coniuge attuale + coniuge divorziato) sarà il Tribunale a stabilire le quote spettanti.
In caso di nuove nozze, al coniuge viene revocata la pensione ai superstiti, ma ha diritto alla liquidazione di una doppia annualità, corrispondente a 26 volte l'importo della pensione percepita alla data del nuovo matrimonio.
La doppia annualità spetta al coniuge che si risposa, anche se ci sono figli che percepiscono la pensione. In questo caso i figli avranno diritto ad un aumento della loro quota.

Figli
La pensione ai superstiti spetta ai figli (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio) che alla data del decesso del genitore siano:

  • minori di 18 anni,
  • studenti di scuola media superiore o professionale di età compresa tra i 18 e i 21 anni, a carico del genitore;
  • studenti universitari per tutta la durata del corso legale di laurea e comunque non oltre i 26 anni, a carico del genitore;
  • inabili di qualunque età, a carico del genitore.

La pensione spetta anche ai figli postumi, nati entro il 300° giorno dalla data di decesso del padre.
I figli studenti non perdono la qualifica prevalente di studente se svolgono un lavoro precario e saltuario con un piccolo reddito o attività nell’ambito dei progetti per il volontariato civile.
I figli inabili che svolgono attività retribuita presso i laboratori protetti (cooperative sociali che svolgono attività con funzione occupazionale/terapeutica) hanno diritto alla pensione ai superstiti.
Sono considerati a carico:

  • i figli ed equiparati maggiorenni studenti con un reddito non superiore all'importo del trattamento minimo maggiorato del 30% (€ 576,06  mensili per il 2008 e a € 595,66 per il 2009)
  • i figli maggiorenni inabili con un reddito non superiore a quello richiesto dalla legge per il diritto alla pensione di invalido civile totale (€ 1.240,53 mensili per il 2009)
  • i figli maggiorenni inabili titolari dell'indennità di accompagnamento con un reddito non superiore a quello richiesto dalla legge per il diritto alla pensione di invalido civile totale aumentato dell'importo dell'indennità di accompagnamento (€ 1.712,56 mensili per il 2009).

Nipoti
La pensione spetta anche ai nipoti minorenni.
I nipoti minorenni a carico degli ascendenti sono infatti equiparati ai figli se:

  • si trovano in una situazione di bisogno (non autosufficienza economica);
  • c’era il mantenimento da parte del defunto.

Se esistono i genitori del minore, il nipote può essere considerato a carico del nonno o della nonna deceduti a condizione che sia accertata l’impossibilità da parte di entrambi i genitori  a provvedere al mantenimento del figlio in quanto non svolgono alcuna attività lavorativa e non beneficiano di altra fonte di reddito.

Genitori
In mancanza del coniuge, dei figli e dei nipoti (o non ne hanno diritto), possono usufruire della pensione ai superstiti i genitori che alla data del decesso del figlio:

  • abbiano almeno 65 anni;
  • non siano titolari di pensione, ad eccezione della pensione sociale/assegno sociale che saranno revocati, della pensione di guerra e di tutte le pensioni aventi natura assistenziale;
  • risultino a carico del defunto.

Sorelle e fratelli
In mancanza del coniuge, dei figli, dei nipoti e dei genitori (o non ne hanno diritto), possono usufruire della pensione ai superstiti anche le sorelle nubili e i fratelli celibi che alla data del decesso del lavoratore:

  • siano inabili, anche se di età inferiore a 18 anni;
  • non siano titolari di pensione;
  • risultino a carico del defunto.

Il diritto viene meno se gli stessi ottengono un’altra pensione, venga meno l’inabilità, contraggono matrimonio.

Misura della pensione 
La misura della pensione ai superstiti si determina applicando le seguenti aliquote alla pensione liquidata o che sarebbe spettata al dante causa:

  • 60% al coniuge;
  • 20% a ciascun figlio, se ha diritto a pensione anche il coniuge;
  • 70%  un solo figlio;
  • 80% due figli;
  • 100% tre o più figli;
  • 15% a ciascun genitore;
  • 15% a ciascun fratello e/o sorella.

I nipoti hanno le stesse aliquote stabilite per i figli.
La misura complessiva della pensione ai superstiti non può superare il 100%.

Cumulo 
La pensione ai superstiti viene ridotta se il titolare possiede altri redditi, con le seguenti modalità:

 

Percentuale di riduzione

Condizione di reddito

25%

se il reddito annuo è superiore a 3 volte il trattamento minimo

(€ 17.298,84 per il 2008 e € 17.869,80 per il 2009)

40%

se il reddito annuo è superiore a 4 volte il trattamento minimo

(€ 23.065,12 per il 2008 e € 23.826,40 per il 2009)

50%

se il reddito annuo è superiore a 5 volte il trattamento minimo

(€ 28.831,40 per il 2008 e € 29.783,00 per il 2009)


Tale criterio non si applica se la pensione spetta ai figli; trova applicazione, infatti, in caso di titolarità al coniuge solo.
Tuttavia, a salvaguardia del beneficiario, il trattamento derivante dal cumulo dei redditi con la pensione ridotta non può essere inferiore a quello che sarebbe spettato al titolare se avesse avuto redditi pari al limite massimo della fascia precedente.
I redditi da considerare ai fini del regime di cumulo sono tutti i redditi assoggettabili all'IRPEF al netto dei contributi previdenziali tranne:

  • i trattamenti di fine rapporto e loro eventuali anticipazioni;
  • il reddito della casa di abitazione;
  • le competenze arretrate soggette a tassazione separata;
  • la pensione stessa e qualunque altra pensione ai superstiti di cui l'interessato sia titolare.

Decorrenza
La pensione decorre dal mese successivo alla morte dell'assicurato o del pensionato, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda.

Indennità una tantum
L’indennità una tantum spetta ai superstiti di assicurato qualora non sussiste il diritto alla pensione indiretta.

Assicurato che ha iniziato l’attività lavorativa prima del 1996.

In caso di decesso di un assicurato che ha iniziato l’attività lavorativa prima del 1996 senza che sussistano i requisiti per il diritto alla pensione indiretta, al coniuge superstite (o, in mancanza, ai figli aventi diritto) compete l’indennità per morte a condizione che risultino accreditati a favore del dante causa almeno un anno di contribuzione nel quinquennio precedente il decesso.
L’indennità per morte, pari a 45 volte l’ammontare dei contributi versati, non può essere inferiore a € 22,31, né superiore a € 66,93.

La domanda va presentata entro un anno dalla data del decesso, a pena di decadenza.

Assicurato privo di anzianità contributiva al 31.12.1995.


In caso di decesso di un assicurato privo di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (destinatario del sistema contributivo) spetta l’una tantum a condizione che i superstiti:

  • non abbiano diritto a rendite INAIL in conseguenza della morte del dante causa;
  • si trovino, alla data del decesso dell’assicurato, nelle condizioni reddituali previste per l’attribuzione dell’assegno sociale (reddito personale annuo non superiore a € 5.317,65 nell’anno 2009).

L’indennità una tantum viene calcolata moltiplicando l’ammontare mensile dell’assegno sociale in vigore alla data del decesso (€ 409,05 nell’anno 2009) per il numero delle annualità di contribuzione accreditate al dante causa.
Per i periodi inferiori all’anno il calcolo viene effettuato in proporzione alle settimane coperte da contribuzione.
L’indennità viene ripartita tra i superstiti aventi diritto in base ai criteri operanti per la pensione indiretta.

L’indennità una tantum viene liquidata a domanda da parte dei superstiti aventi diritto, rispettando gli ordinari termini prescrizionali.

 

DOCUMENTI CHE SERVONO

 

– Modulo di domanda (SO1) da richiedere a qualunque ufficio INPS o ad uno degli Enti di Patronato;

– atto notorio dal quale risulti che tra i coniugi non è mai stata pronunciata sentenza di separazione con addebito; che il coniuge superstite non abbia contratto nuovo matrimonio;

– libretto di pensione del defunto, se era già pensionato;

– certificati anagrafici indicati nel modulo di domanda o dichiarazioni sostitutive di essi che possono essere rilasciate anche presso le Sedi dell'INPS.

 

SE IL CONIUGE SI RISPOSA

In caso di nuove nozze, al coniuge superstite viene revocata la pensione di reversibilità. Nello stesso tempo

viene disposta in favore del coniuge superstite la liquidazione della cosiddetta "doppia annualità",

corrispondente a 26 volte l'importo spettante alla data del nuovo matrimonio.

La doppia annualità viene riconosciuta anche nel caso in cui restino titolari della pensione i figli superstiti. Per ottenere la doppia annualità, il vedovo o la vedova che contraggono nuovo matrimonio devono presentare all'INPS un'apposita domanda, allegando il certificato di matrimonio.

Nella domanda devono essere indicate le seguenti notizie:

– dati anagrafici;

– numero della pensione;

– data del matrimonio.

Con la domanda devono essere restituiti il libretto ed il certificato di pensione (mod.Obis/M).

Se esistono figli minori che percepiscono, insieme al genitore, la pensione di reversibilità, essi hanno diritto ad un aumento della loro quota se il genitore stesso, risposandosi, perde il diritto alla pensione. Per ottenere questo aumento, è necessario presentare all'INPS apposita documentazione che attesti l'avvenuto matrimonio del genitore superstite.

 

IL RICORSO

 

Nel caso in cui la domanda di pensione ai superstiti venga respinta l'interessato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato Provinciale dell'INPS, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica la reiezione.

Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere:

􀂆 presentato agli sportelli della Sede dell'INPS che ha respinto la domanda;

􀂆 inviato alla Sede dell'INPS per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno;

􀂆 presentato tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.

Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili per l'accoglimento del ricorso stesso.

 

Indennità di disoccupazione

In caso di cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine, per licenziamento e per alcuni casi di dimissioni, al lavoratore spetta un sostegno economico: l'indennità di disoccupazione ordinaria.

L'indennità di disoccupazione spetta sia ai lavoratori con contratto a tempo determinato, alla scadenza del termine del contratto, che indeterminato, in caso di licenziamento.

Essa invece non spetta a chi si dimette volontariamente, ad eccezione delle lavoratrici madri e di coloro che si sono dimessi per giusta causa. Il lavoratore che ha dato le dimissioni in seguito al mancato pagamento degli stipendi da parte del datore di lavoro, ha diritto all'indennità di disoccupazione anche dopo aver ottenuto le somme spettanti.

requisiti per accedere all'indennità possono essere:

  • ordinari, se il lavoratore può contare su: 1 settimana di contributi versati (o dovuti) che risalgono a 2 anni prima della data di cessazione dal lavoro; 1 anno di contribuzione nei 24 mesi precedenti la data di cessazione dal lavoro;
  • ridotti, se invece ha svolto almeno 78 giornate effettive di lavoro nell’anno precedente a quello in cui si presenta la domanda e ha almeno un contributo settimanale entro la fine del biennio precedente.

Indennità con requisiti ordinari

L'indennità di disoccupazione viene corrisposta nella misura del 60 per cento per i primi 6 mesi, del 50 per cento per i successivi due mesi e al 40 per cento per gli ulteriori mesi. La percentuale è calcolata rispetto alla retribuzione percepita nei tre mesi precedenti la cessazione dal lavoro.

L'importo viene corrisposto ogni mese – con una modalità a scelta dell'interessato tra assegno circolare, bonifico bancario o sportello – per un periodo massimo di 8 mesi (12 mesi per chi ha compiuto 50 anni).

Il diritto a ricevere l'indennità decade nel momento in cui si è destinatari di un nuovo contratto o si diventa titolare di un trattamento pensionistico diretto (pensione di vecchiaia, di anzianità, di inabilità o di invalidità).

Indennità con requisiti ridotti

L’indennità, in questo caso, viene corrisposta con un unico versamento pari al 35 per cento per i primi 120 giorni e al 40 per cento successivamente, fino ad un massimo di 180 giorni. La percentuale è calcolata rispetto alla retribuzione media percepita giornalmente nel precedente anno, moltiplicata per i giorni lavorati nell’anno solare di riferimento, fino ad un massimo di 156 giorni.

Ricorso

Per entrambe le tipologie di requisiti, nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato provinciale dell'INPS, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica il mancato accoglimento.

Presentazione della domanda

La domanda per l'indennità di discoccupazione va presentata alla sede Inps o ai Centri per l’impiego più vicini alla residenza o al domicilio abituale. In ogni caso, ogni sede Inps, anche territorialmente non competente, è obbligata a ricevere la domanda.

La domanda deve essere presentata entro 68 giorni dal licenziamento, se esso è avvenuto per motivi connessi alla situazione aziendale, oppure 98 giorni, in caso di licenziamento in tronco per giusta causa.

L'Inps ha attivato sul suo sito web, nella sezione "Al servizio del cittadino", un servizio telematico per l'invio della domanda di disoccupazione on line. Basta essere titolari di un Pin, cioè un codice personale di riconoscimento rilasciato sempre via web dall’istituto di previdenza, che permette di accedere alla procedura per l’invio della richiesta, stampare la domanda e la relativa ricevuta.

Collaboratori a progetto

I collaboratori a progetto hanno diritto ad un'indennità, in via sperimentale, per il triennio 2009-2011 (circolare Inps 36/2010). Il beneficio viene erogato una tantum, cioè una sola volta, per un importo pari al 30 per cento del reddito dell'anno precedente. Tra i requisiti per ottenere questo sostegno ci sono l'obbligo di iscrizione alla gestione separata Inps e la monocommittenza, cioè aver lavorato per un solo datore di lavoro.

Le informazioni di questa pagina sono aggiornate a quanto stabilito dalla Legge 247/07 e dalle circolari Inps n. 115/2008 e 36/2010.

 

Opportunità per i detenuti ed ex detenuti per accedere al mondo del lavoro

Iscrizione alle liste di disoccupazione

 

Per accedere a qualsiasi tipo d’assunzione, è indispensabile essere iscritti alle liste di disoccupazione. I detenuti già iscritti alle liste prima della reclusione, devono consegnare alla Direzione il documento rilasciato dall’ufficio competente che attesta l’avvenuta iscrizione (ex tesserino rosa), la quale procurerà di segnalare lo stato di detenzione, affinché il detenuto non perda l’anzianità d’iscrizione.

 

Si ricorda che l’art. 19 della Legge 56/87 prevede che:

"2- I detenuti e gli internati hanno facoltà di iscriversi alle liste di collocamento, finché permane lo stato di detenzione e d’internamento sono esonerati dalla conferma dello stato di disoccupazione. Su richiesta del detenuto o dell’internato, la direzione dell’istituto penitenziario provvede a segnalare periodicamente lo stato di detenzione o d’internamento".

Per iscriversi i detenuti devono presentare richiesta all’operatore preposto dall’Istituto Penitenziario e occorre procurare i seguenti documenti:

  • libretto di lavoro, (da richiedere all’Ufficio Anagrafe del Comune di residenza, o agli sportelli anagrafici nella Casa Circondariale di San Vittore e Opera);
  • stato di famiglia;
  • codice fiscale;
  • documento d’identità non scaduto;
  • eventuale titolo di studio ed attestati di qualificazione professionale.

Con il recente Decreto Legislativo 469/1997 le funzioni del collocamento, precedentemente esercitate dal Ministero del Lavoro attraverso gli uffici provinciali e circoscrizionali, sono conferiti alle Regioni ed alle Province, le quali devono esercitare anche nuove funzioni di politica attiva del lavoro, fra queste la collaborazione all’elaborazione di progetti relativi all’occupazione di soggetti tossicodipendenti ed ex detenuti.

La Regione Lombardia ha approvato la legge Regionale n. 1/99 che definisce le competenze dei nuovi poteri locali in materia di lavoro e di servizi per l’impiego. Entro il 1999 saranno attribuite concretamente queste funzioni alle Province.

Fra le politiche attive del lavoro (art. 10 L.R.1/99), sono previsti specifici interventi per sostenere diversi soggetti appartenenti a categorie deboli, fra i quali l’erogazione d’incentivi alle imprese per l’assunzione a tempo indeterminato di ex detenuti e detenuti ammessi al lavoro esterno e minorenni sottoposti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria.

Le iscrizioni alle liste di collocamento (ordinario ed obbligatorio) per la Provincia di Milano si fanno presso gli uffici di Viale Jenner, 24/A – Milano

 

Tirocini e Borse Lavoro in esterno

 

La Legge Regionale n.1/1986 (art. 79) prevede apposite risorse per favorire l’inserimento lavorativo "mirato" di cittadini svantaggiati, fra i quali i detenuti e gli ex detenuti. Le ASL e i Comuni hanno il compito di promuovere tutte le iniziative utili a realizzare progetti individualizzati di integrazione lavorativa. Gli strumenti che consentono di supportare ogni inserimento sono molteplici e possono essere modulati da parte dei Servizi Territoriali, secondo le specifiche situazioni della persona e dell’azienda.

Questi, che sono variamente denominati (SIL = Servizi per l’Integrazione Lavorativa; NIL = Nuclei per l’Inserimento Lavorativo; UOIL = Unità Operativa Integrazione Lavorativa; ecc.) in raccordo con gli Uffici Educatori degli Istituti Penitenziari e con il CSSA  Centro Servizio Sociale Adulti del Ministero di Grazia e Giustizia, si occupano dei contatti con le aziende esterne, progettando i singoli percorsi di inserimento e fornendo il necessario supporto alla persona ed all’impresa.

 

Gli strumenti che precedono e facilitano l’inserimento sono diversi:

  • il tirocinio formativo, si tratta di uno stage di breve durata (1 o 2 mesi) un rapido percorso formativo che consente di verificare "sul campo", cioè in un’impresa privata o in cooperativa, le competenze lavorative della persona e le capacità di adattamento alle regole della vita "esterna". Durante questo periodo non sono previsti corrispettivi economici di alcun tipo, solo le coperture assicurative.
  • il tirocinio lavorativo, può essere una seconda tappa, più avanzata, di un percorso di inserimento: consente di apprendere, in azienda o in cooperativa, competenze lavorative effettivamente spendibili e di verificare la "tenuta" nei contesti esterni. La durata è variabile, da un minimo di 1 mese ad un massimo di 12 mesi, durante il quale il Tirocinante percepisce un contributo economico (350/600 mila lire mensili) erogato dal Servizio, a carico del Fondo Regionale e dei Comuni.
  • la borsa lavoro, è finalizzata a costituire il rapporto di lavoro al termine del percorso di apprendimento e di formazione in azienda. Può durare da 3 a 12 mesi a seconda della complessità del profilo professionale e delle caratteristiche  personali della persona detenuta. Il Borsista riceve un contributo (500 / 800 mila lire mensili) sempre a carico della Regione  e del Servizio, che in molti casi sono anticipati dall’impresa.

L’Agenzia di Solidarietà per il Lavoro facilita i contatti e avvia collaborazioni con i Servizi Territoriali e gli operatori del Ministero della Giustizia.

 


Attività lavorative all’esterno della struttura penitenziaria

 


Lavoro all’esterno Art. 21 O.P.: nel caso in cui il lavoro sia svolto presso imprese private, l’O.P. prevede esplicitamente che "il lavoro deve svolgersi sotto il diretto controllo della Direzione dell’Istituto a cui il detenuto o l’internato è assegnato, la quale può avvalersi a tal fine del personale dipendente e del Servizio Sociale"(art. 21 O.P.).

Al lavoro esterno sono equiparati, i corsi di formazione professionale tenuti all’esterno del carcere. È data la possibilità di accedere a questo tipo di attività lavorativa a tutti i detenuti e gli internati, quindi anche a coloro che sono in attesa di giudizio, ma devono essere rispettate una serie di rigorose disposizioni che attengono: all’orario di uscita, al tragitto per recarsi sul luogo di lavoro, ai mezzi di trasporto usati per i trasferimenti, alla sede del lavoro, alla pausa per il pranzo e all’esatta individuazione del luogo dove consumare il pasto, nonché all’orario di rientro nell’istituto di Pena. Il programma di ammissione al lavoro esterno è redatto dal Direttore dell’Istituto ed approvato dal Magistrato di Sorveglianza.

 

 

Semilibertà: " consiste nella concessione al condannato e all’internato di trascorrere parte del giorno fuori dall’Istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale" (art. 48 O.P.).

Possono essere ammessi a questo regime:

  • chi è stato condannato alla pena dell’arresto e della reclusione non superiore a 6 mesi, se il condannato non è stato affidato  in prova ai Servizi Sociali;
  • la persona con pena detentiva non superiore a tre anni, se mancano i presupposti per la concessione dell’affidamento in prova ai Servizi Sociali;
  • il detenuto che abbia scontato almeno metà della pena.

Questo regime prevede una maggiore libertà di movimento rispetto all’ipotesi dell’art. 21 O.P., in quanto si considera unicamente il rispetto degli orari di uscita e di rientro negli Istituti, appositamente istituiti per ospitare i semiliberi, i quali possono così organizzare più autonomamente la propria giornata e i conseguenti spostamenti sul territorio.

 

 

Affidamento in prova ai Servizi Sociali: è questa la misura alternativa al carcere che consente al condannato di usufruire di maggior libertà, con l’unico vincolo di rientrare al domicilio entro un orario predeterminato.

L’Agenzia di Solidarietà per il Lavoro si rende disponibile a fornire servizi, informazioni ed orientamento per facilitare l’avviamento al lavoro, rivolgendosi agli Sportelli operanti a San Vittore, Opera e Monza, e presso la propria sede.

 

 

Cooperative Sociali

 

 

La Legge 381/1991 regola la costituzione ed il funzionamento delle Cooperative Sociali, che possono essere di due tipi:

  • gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi
  • svolgono attività diverse: agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all’inserimento di persone svantaggiate. Fra queste persone sono comprese condannati ammessi alle misure alternative.

Ogni Cooperativa Sociale deve essere costituita da almeno il 30% di lavoratori svantaggiati, oltre che da soci ordinari e da eventuali soci volontari. Per tutti i soci lavoratori svantaggiati la cooperativa sociale fruisce dello sgravio totale dei contributi previdenziali e assistenziali.

Le Cooperative Sociali possono ottenere l’affidamento, in convenzione, di commesse di lavoro da parte di Enti pubblici (es. : manutenzione del verde, pulizie, stampa e legatoria, catering, ecc.) senza partecipare a gare d’appalto, purché finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate, ed entro il limite delle norme comunitarie, che stabiliscono la soglia di 200.000 ECU EURO (circa 400 milioni).

Per i detenuti e le detenute che intendono dare corso ad una Cooperativa Sociale è necessario presentarsi da un Notaio (i costi sono abbastanza contenuti). I soci costituenti devono essere almeno 9, di cui il 30% appartenenti alle tipologie dello svantaggio.

 

 

Lavoro all’interno degli istituti

 

Secondo l’art. 19 della Legge 56/87:

"3- Lo stato di detenzione o di internamento non costituisce causa di decadenza dal diritto all’indennità di disoccupazione ordinaria o speciale.

6- Quando il lavoro a domicilio si svolge all’interno degli istituti penitenziari, il datore di lavoro versa alla direzione dell’istituto medesimo le somme dovute al lavoratore al netto delle ritenute previste dalle leggi vigenti, dimostrando ad essa l’adempimento degli obblighi relativi alla tutela assicurativa, previdenziale ed infortunistica.

7- Per il lavoro a domicilio svolto all’interno dell’istituto penitenziario (lavoro "domestico"), si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge sull’Ordinamento Penitenziario in materia di svolgimento di attività artigianali, intellettuali o artistiche per proprio conto."

I detenuti che lavorano in carcere per ditte esterne o per l’Amministrazione Penitenziaria godono degli stessi diritti e doveri dei lavoratori "liberi", in caso di contenziosi con il datore di lavoro sono garantiti tutti i diritti costituzionali.

 

Lavoratori tossicodipendenti

 

I lavoratori indagati o imputati non possono essere licenziati. Secondo il DPR 309/1990, i lavoratori già assunti a tempo indeterminato o determinato,  di cui è accertato lo stato di tossicodipendenza, i quali accedono ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) o di altre strutture terapeutiche-riabilitative e socio assistenziali, hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta al trattamento riabilitativo, per un periodo non superiore ai tre anni. L’assenza di lungo periodo per il trattamento terapeutico-riabilitativo è considerata, ai fini normativi, economici e previdenziali, come l’aspettativa senza assegni degli impiegati civili dello stato e situazioni equiparate.

 

Lavoratori stranieri

 

La Legge 40/98 che disciplina in modo complessivo tutta la materia dell’immigrazione non dispone di adeguata regolamentazione, per cui oggi è solo parzialmente applicabile.

Se il cittadino extracomunitario, in possesso di regolare permesso di soggiorno, si rende colpevole di un reato non ostativo al rinnovo del permesso stesso, dopo aver scontato la pena prevista, può restare in Italia e godere dei diritti di cittadinanza (e del diritto al lavoro). In caso, invece, di reato ostativo, la persona viene espulsa.

I benefici di cui possono godere i detenuti stranieri sono corrispondenti a quelli degli altri detenuti di nazionalità Italiana  (art. 21, O.P. semilibertà, affidamento ai Servizi Sociali) in quanto prevale lo status di "detenuto" rispetto a quello di "straniero", con le relative regole di riferimento.

La circolare del Ministero del Lavoro, 27/93, definisce che è rilasciato un apposito atto di avviamento al lavoro per i detenuti extracomunitari che abbiano un provvedimento per attività lavorativa esterna (prescindendo dall’iscrizione al collocamento e dal possesso del permesso di soggiorno).

 

Formazione professionale

Il periodo detentivo deve essere utilizzato per migliorare la professionalità, in tutti gli Istituti Lombardi si svolgono corsi professionali, promossi dalla Regione Lombardia e/o da Enti specializzati. Ogni detenuto può progettare il proprio tragitto formativo per agevolare il reinserimento nella società, anche con l’aiuto di operatori e volontari. L’attenzione deve essere rivolta a figure professionali che il mercato del lavoro esterno richiede, e non avventurarsi in percorsi di studio che poi non danno prospettive di sbocchi concreti.
E’ indispensabile frequentare i corsi per conseguire la licenza media inferiore, titolo di studio richiesto per qualsivoglia tipo di lavoro.

L’art. 21 O.P. prevede uscite dal carcere anche per stage e tirocini formativi.
E’ molto importante la formazione linguistica per i cittadini stranieri, così da facilitare il successivo inserimento nel mondo del lavoro e nel sociale.

 

Fonte Sito ufficiale della Istituto nazionale della Previdenza Sociale