L’Associazione di volontariato Comunità Speranza è disciplinata dal presente statuto, si riconosce nelle enunciazioni contenute nell’Ordinamento Penitenziario (l. 26 luglio 1975 n. 354) e agisce nei limiti della l. n. 266 dell’11 agosto 1991, delle leggi regionali statali e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
Art.6
L’associazione è apartitica e persegue il fine della solidarietà civile, culturale,sociale. L’associazione intende porsi come punto di riferimento di tutte le problematiche connesse alla questione carceraria e al rapporto che intercorre tra detenuto e comunità esterna, offrendo un servizio libero e gratuito. L’associazione persegue le seguenti specifiche finalità: b) Sensibilizzare la comunità cristiana al problema carcerario, avviando e sviluppando un’azione concreta di pastorale carceraria; c) Svolgere un’opera di informazione… contribuendo a sviluppare la coscienza civile riguardo ai problemi della prevenzione criminale e dell’ assistenza di coloro che sono sottoposti a misure privative e limitative della libertà personale; d) Operare per il reinserimento sociale dei ristretti, non solo durante la detenzione, quanto, successivamente alla loro dimissione dal carcere; e) Promuovere e svolgere corsi di formazione…..
Art.8
Possono far parte dell’associazione tutte le persone che ne condividono le finalità, sono mosse da spirito di solidarietà verso tutti, si impegnano a rispettare le norme dello statuto. L’adesione all’associazione è deliberata, su domanda del richiedente, dal consiglio.
Art. 10
Tutti gli aderenti all’associazione devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro. Il comportamento verso gli altri soci ed all’esterno dell’associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità, rigore morale. L’aderente è tenuto a pagare una quota annua di associazione, la cui entità è stabilita, di volta in volta, dall’assemblea.
