Formazione,  Leggi e Regolamenti

Cronistoria dell’evoluzione legislativa in materia di detenzione

Un breve cenno sull’evoluzione legislativa in materia di “detenzione” aldilà di una mera informazione storica, potrà tornarci utile per comprendere quanto difficoltoso e tortuoso sia stato il percorso verso una legislazione più equa e socialmente adeguata, non necessariamente vista dalla parte del detenuto, bensì orientata verso l’unico ed indiscutibile interesse primarioche è quello rappresentato dall’intera società civile a cui apparteniamo.

Nel 1890 entra in vigore il Codice Zanardelli del Regno d'Italia che abolisce la pena di morte. Questa verrà reintrodotta dal fascismo, per cui la repressione era un'esigenza politica/economica/ociale, così che divenne repressione di massa.

Nel 1926 si approva la nuova legge di pubblica sicurezza che introduce il confino di polizia tuttora vigente.
 

Nel 1930 è approvato il Codice Penale Rocco, tuttora vigente con lo specifico dell'art. 270 che istituisce il reato politico di associazione sovversiva tuttora largamente applicato.

Nel 1931 è approvato il regolamento penitenziario che, tra i vari obblighi, indicava ai detenuti di restare in piedi, sull'attenti, quando in cella entrava il personale carcerario. Nello stesso anno, è approvato il codice di procedura penale che garantiva l'impunità agli agenti di Pubblica Sicurezza per fatti compiuti in servizio.

Nel 1934 nasce il Tribunale per i minorenni.

Negli anni successivi al secondo dopoguerra rimase in piedi il regolamento carcerario fascista del 1931. Ed è sulle speranze maturate con la repubblica antifascista che iniziano le rivolte carcerarie. La prima è datata 1947, poco dopo l'amnistia che condonava tutti i delitti compiuti dai fascisti.

Nel 1950 è abrogata una norma che prevedeva il taglio dei capelli ed il numero di matricola, al posto del nome del/la detenuto/a.

Tra il 1950 e il 1960, in corrispondenza dello sviluppo economico accelerato ed una ridistribuzione delle ricchezza, la quantità generale dei reati cala, ma cambiano le tipologie di reato.

Alla degli anni 60 la nuova stagione di lotte operaie e studentesche esplode anche all'interno del carcere; i/le detenuti/e cominciano ad acquistare la coscienza.

La prima rivolta carceraria è del 1969 alle "Nuove" di Torino, città operaia in cui qualche mese prima era avvenuta la prima occupazione universitaria. Il movimento di lotta dei/delle detenuti/e proseguì per anni nelle carceri delle più grandi città italiane. Si denunciavano le condizioni di vita ed i regolamenti interni varati sotto il fascismo.

E’ nel 1975  con la Riforma numero 354 che viene cancellato l'ordinamento fascista. La riforma manifesta la mancanza di coraggio civile a rompere pienamente gli ordinamenti fascisti ed inoltre non realizza il coinvolgimento del tessuto sociale verso le questioni carcerarie. Il carcere continua a restare "cosa separata dal mondo" e chi trasgredisce dovrà ancora essere punito. La riforma contiene anche l'articolo 90 che azzera la legge stessa concedendo al Governo di sospendere le regole trattamentali: sospensione di corrispondenza epistolare interna, censura per la corrispondenza esterna, sospensione di tutte le attività culturali, sportive e ricreative, delle comunicazioni telefoniche con i famigliari, dei pacchi di vestiario e cibo, dei colloqui con i propri cari. L'articolo 90 ampiamente utilizzato nelle carceri speciali sarà abolito nel 1986.

Nel 1975, contemporaneamente con la Riforma penitenziaria, è varata la Legge Reale, che concede alle forze di polizia di trattenere i fermati per accertamenti, di operare perquisizioni domiciliari senza autorizzazione del magistrato.

Tra il 1977 e il  1980 sono varati diversi decreti antiterrorismo detti leggi Cossiga, che stabiliscono aumenti di pena di oltre la metà per reati compiuti con finalità di terrorismo, aumenti di pena per reati associativi e facilitazioni per chi si dissocia dai gruppi armati denunciando i/le propri/e compagni/e.  la legislazione emergenziale si arricchì di altri provvedimenti nel corso degli anni '70 quali il: decreto ministeriale del '72 che istituzionalizzava i "braccetti di massimo isolamento" dove venivano rinchiusi i/le prigionieri/e politici ritenuti pericolosi a cui erano sospesi elementari diritti dei detenuti/e:  con la sospensione dei pacchi esterni, con la non partecipazione alla gestione delle biblioteche e delle attività ricreative e sportive, con permanenza all'aria di sei ore settimanali non continue, con l’impossibilità di svolgere attività all'interno del carcere, sospensione dei colloqui telefonici e della visione della tv, non possibilità di ricevere o acquistare giornali e riviste, e l'ascolto di radio con modulazione di frequenza, un solo colloquio al mese con i familiari.

Del 1972 è la legge numero 304 detta "Sulla dissociazione" che prevedeva forti sconti di pene non per chi denunciava i/le propri/e compagni/e, bensì per chi abiurava la passata militanza e prendeva le distanze dalla ideologia di riferimento.

Nel 1986 è varata la legge 663 detta Gozzini che doveva essere la "riforma delle riforme", ovvero doveva cercare di correggere le incompetenze della Riforma del 1975.

L'ultima legge parlamentare è del 1997, detta Simeoni. Questa legge si è posta contro la campagna  condotta sui mass media in merito alle scarcerazioni facili  ma è rimasta ancorata alla logica premiale.  Le misure alternative al carcere, non sono in Italia, di fatto, applicate.

Infine per una più corretta e completa informazione sull’evoluzione legale che il il principio dell'osservazione e quello del trattamento erano stati già affermati nelle Regole minime per il trattamento dei detenuti di cui alla Risoluzione adottata il 30 agosto 1955, al Primo Congresso internazionale dell'ONU per la prevenzione del delitto ed il trattamento dei delinquenti. L'Ensemble de règles minima pour le traitement de détenus, che  forniva delle indicazioni precise: e si trattava, si noti bene, non già di suggerimenti per migliorare sistemi di trattamento dei detenuti già adeguati alle caratteristiche generali della società dell'epoca attuale, ma, come dice il titolo, di regole 'minimali' sotto le quali non era più possibile rimanere. Tali regole, tra l'altro, essendo state previste per tutti i Paesi membri, avrebbero dovuto essere ampiamente superate da un paese come l'Italia caratterizzato da un livello di sviluppo economico e sociale superiore. La risoluzione dell'ONU faceva anche riferimento alla figura degli esperti del trattamento, sia in modo diretto che indiretto.

 

 

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