Ruolo del Volontario Carcerario

Le misure alternative alla detenzione

Un soggetto condannato, con sentenza definitiva, a non più di quattro anni di reclusione, può chiedere di scontare la pena, non in carcere, ma in affidamento. 

Le misure alternative alla detenzione rappresentano (per l’appunto) un’alternativa al carcere e consentono al soggetto che abbia subìto una condanna definitiva di scontare tutta la pena (o una parte di essa) fuori del carcere.

Le misure alternative alla detenzione possono essere concesse solo ai condannati definitivi (per i quali la sentenza di condanna è irrevocabile, cioè non più impugnabile) e sono state previste dal legislatore in modo da facilitare il reinserimento sociale dei condannati nella società civile. 

LE MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE 


 

LE SANZIONI SOSTITUTIVE

LIBERTA´ VIGILATA

 

AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE

(art. 47 L. 354/75)

CHE COS'È

È considerata la misura alternativa alla detenzione per eccellenza, in quanto si svolge totalmente nel territorio, mirando ad evitare al massimo i danni derivanti dal contatto con l'ambiente penitenziario e dalla condizione di privazione della libertà.

E' regolamentata dall'art. 47 dell'Ordinamento Penitenziario, così come modificato dall'art. 2 della Legge n. 165 del 27 Maggio 1998 e consiste nell'affidamento al servizio sociale del condannato fuori dall'istituto di pena per un periodo uguale a quello della pena da scontare.

REQUISITI PER LA CONCESSIONE

·  1. pena detentiva inflitta, o anche residuo pena, non superiore a tre anni; 

·  2.a. osservazione della personalità, condotta collegialmente in istituto, nei casi in cui si può ritenere che il provvedimento, anche attraverso le prescrizioni, contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati; 

·  2.b. aver tenuto un comportamento tale da consentire lo stesso giudizio di cui sopra anche senza procedere all´osservazione in istituto.

Con la Legge n. 231 del 12.07.99 che ha introdotto l'art.47 quater, per i soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria o da altra malattia particolarmente grave, è previsto che l'affidamento in prova al servizio sociale può essere concesso anche oltre i limiti di pena previsti.

LIMITI ALLA CONCESSIONE

I detenuti e gli internati per particolari delitti (416bis e 630 c.p., art. 74 D.P.R. 309/90, ecc.) possono ottenere l'affidamento in prova al servizio sociale (ed anche le altre misure alternative) solo se collaborano con la giustizia (artt. 4bis e 58ter L. 354/75).

I detenuti e gli internati per altri particolari delitti (commessi per finalità di terrorismo, artt. 575, 628 3° c., 629 2° c. c.p., ecc.) possono essere ammessi all'affidamento (o ad un'altra misura alternativa) solo se non vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva.

Il D.L. 306/92 (convertito dalla L. n° 356 del 07/08/1992) ha altresì introdotto altri limiti e divieti relativi alla concessione delle misure alternative, con l'aggiunta di nuovi commi all'art. 4bis ed all'art. 58quater dell'ordinamento penitenziario, per i casi di commissione di un delitto doloso di una certa entità commesso durante un'evasione, un permesso premio, il lavoro all'esterno o durante una misura alternativa.

La legge 231 del 12.07.99 all'art.5 ha disposto per i soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria o da altra malattia particolarmente grave, la non applicazione del divieto di concessione dei benefici previsto per gli internati e coloro che sono detenuti per i reati dell'art.4-bis della 354/75, fermi restando gli accertamenti previsti dai commi 2, 2/bis e 3 dello stesso articolo.

ISTANZA DI AFFIDAMENTO

L'istanza per poter usufruire della misura dell'affidamento deve essere inviata, corredata dalla documentazione necessaria:

·  se il soggetto è in libertà, al Pubblico Ministero della Procura che ha disposto la sospensione dell'esecuzione della pena, entro trenta giorni dalla notifica come previsto dall'art. 656 c.p.p. così come modificato dalla Legge 165 del 27.5.98. Il Pubblico Ministero trasmette l'istanza al Tribunale di Sorveglianza competente che fissa l'udienza; 

·  se il soggetto è detenuto, al Magistrato di Sorveglianza competente in relazione al luogo dell'esecuzione ), il quale può sospendere l'esecuzione, ordinare la liberazione del condannato e trasmettere immediatamente gli atti al Tribunale di Sorveglianza, nel caso in cui siano offerte concrete indicazioni circa: 

·  l'esistenza dei presupposti necessari per l'ammissione all'affidamento, 

·  l'esistenza di un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, 

·  l'assenza di un pericolo di fuga.

Se il soggetto è affetto da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, o da altra malattia particolarmente grave, l'istanza deve essere corredata da idonea certificazione come previsto nell'art.5 comma 2 della 231/99.

Se l'istanza non è accolta, riprende o si da inizio all'esecuzione della pena.

Non può essere accordata altra sospensione dell'esecuzione per la medesima pena, anche se vengono presentate altre istanze di diverse misure alternative.

COMPITI DEL CENTRO DI SERVIZIO SOCIALE PRIMA DELLA CONCESSIONE

il Centro di Servizio Sociale:

·  se il soggetto è in libertà, svolge l'inchiesta di servizio sociale richiesta dal Tribunale di Sorveglianza 

·  se il soggetto è detenuto, partecipa al gruppo per l'osservazione scientifica della personalità e dà il suo contributo di consulenza per elaborare collegialmente la relazione di sintesi da inviare al Tribunale di Sorveglianza.

In entrambi i casi il Centro di Servizio Sociale svolge un'inchiesta di servizio sociale per fornire al Tribunale di Sorveglianza o all'Istituto di pena elementi, oggettivi e soggettivi, relativi al condannato con particolare riferimento all'ambiente sociale e familiare di appartenenza ed alle risorse personali, familiari, relazionali ed ambientali su cui fondare un'ipotesi di intervento e di inserimento.

ORDINANZA

L'affidamento viene concesso con provvedimento di ordinanza

·  se il soggetto è in libertà, dal Tribunale di Sorveglianza del luogo in cui ha sede il pubblico ministero competente dell'esecuzione, 

·  se il soggetto è detenuto, dal Tribunale di Sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto penitenziario in cui è ristretto l'interessato al momento della presentazione della domanda.

INIZIO DELL'AFFIDAMENTO

L'affidamento ha inizio dal momento in cui al soggetto, previa notifica da parte degli organi competenti dell´ordinanza, sottoscrive il verbale di determinazione delle prescrizioni, con l'impegno a rispettarle:

·  se il condannato è in libertà, davanti al Direttore del C.S.S.A. 

·  se il soggetto è detenuto, davanti al Direttore dell'Istituto penitenziario.

IL VERBALE DELLE PRESCRIZIONI

·  viene disposto dal Tribunale di Sorveglianza contestualmente all'ordinanza di concessione della misura; 

·  detta le prescrizioni che il soggetto in affidamento dovrà seguire.

Prescrizioni indispensabili sono quelle relative ai seguenti aspetti:

·  rapporti con il Centro di Servizio Sociale 

·  dimora 

·  libertà di locomozione 

·  divieto di frequentare determinati locali 

·  lavoro 

·  divieto di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati

Prescrizioni possibili:

·  divieto di soggiornare in tutto o in parte in uno o più Comuni 

·  obbligo di soggiornare in un Comune determinato 

·  adoperarsi, in quanto possibile, in favore della vittima del suo reato 

·  adempiere puntualmente agli obblighi di assistenza familiare.

Durante il periodo di affidamento le prescrizioni possono essere modificate dal Magistrato di Sorveglianza, tenuto conto anche delle informazioni del Centro di servizio sociale.

COMPITI DEL CENTRO DI SERVIZIO SOCIALE NEL CORSO DELLA MISURA

·  Aiutare il soggetto a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale al fine di favorire il suo reinserimento; 

·  Controllare la condotta del soggetto in ordine alle prescrizioni; 

·  Svolgere azione di tramite tra l'affidato, la sua famiglia e gli altri suoi ambienti di vita, in collaborazione con i servizi degli Enti Locali, delle A.S.L. e del privato sociale; 

·  Riferire periodicamente, con frequenza minima trimestrale, al Magistrato di Sorveglianza sull'andamento dell'affidamento ed inviare allo stesso una relazione finale alla conclusione della misura; 

·  Fornire al Magistrato di Sorveglianza ogni informazione rilevante sulla situazione di vita del soggetto e sull'andamento della misura (ai fini di un'eventuale modifica delle prescrizioni, ecc.).

PROSECUZIONE DELLA MISURA

Se nel corso dell'affidamento sopraggiunge un nuovo titolo di esecuzione di altra pena detentiva il Direttore del Centro di Servizio Sociale informa il Magistrato di Sorveglianza che dispone la prosecuzione provvisoria della misura se il cumulo delle pene (in corso di espiazione e da espiare) non supera i tre anni.

Il Magistrato di Sorveglianza trasmette poi gli atti al Tribunale di Sorveglianza che decide entro venti giorni la prosecuzione (o la cessazione) della misura.

SOSPENSIONE DELLA MISURA

Il Magistrato di Sorveglianza sospende l'affidamento e trasmette gli atti al Tribunale di Sorveglianza per le decisioni di competenza nei seguenti casi:

·  quando il Centro di Servizio Sociale lo informa di un nuovo titolo di esecuzione di altra pena detentiva che fa venir meno le condizioni per una prosecuzione provvisoria della misura (residuo pena inferiore a tre anni) 

·  quando l'affidato attua comportamenti tali da determinare la revoca della misura.

CONCLUSIONE DELLA MISURA

L'affidamento si conclude:

a) con l'esito positivo del periodo di prova che estingue la pena ed ogni altro effetto penale.

In questo caso il Tribunale di Sorveglianza che ha giurisdizione nel luogo in cui la misura ha avuto termine emette l'ordinanza di estinzione della pena.

b) con la revoca della misura, che può avvenire nei seguenti casi:

·  comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, ritenuto incompatibile con la prosecuzione della prova; 

·  sopravvenienza di un altro titolo di esecuzione di pena detentiva che determini un residuo pena superiore a tre anni.

In questi casi il Tribunale di Sorveglianza che ha giurisdizione nel luogo in cui l'affidato ha la residenza o il domicilio emette l'ordinanza di revoca e ridetermina la pena residua da espiare.

 

 

AFFIDAMENTO IN PROVA IN CASI PARTICOLARI

(art. 94 D.P.R. n. 309/90)

CHE COS'È

È una particolare forma di affidamento in prova rivolta ai tossicodipendenti e alcooldipendenti che intendano intraprendere o proseguire un programma terapeutico.

La legge n. 297 del 21 Giugno 1985 ha introdotto l'art. 47 bis dell'Ordinamento Penitenziario (Affidamento in prova in casi particolari), che poi è stato modificato dalla L. n. 663/86 (Gozzini).

Tale misura alternativa è stata poi recepita dal Testo Unico in materia di stupefacenti (D.P.R. n. 309/90) come art. 94, che è oggi l'ultimo ed unico riferimento normativo dopo che la Legge n. 165 del 27/05/1998 ha abrogato l'art.47 bis.

REQUISITI PER LA CONCESSIONE

·  pena detentiva inflitta, o anche residuo pena, non superiore a quattro anni;

·  il condannato deve essere persona tossicodipendente o alcooldipendente che ha in corso o che intende sottoporsi ad un programma di recupero;

·  il programma terapeutico deve essere concordato dal condannato con una A.S.L. o con altri enti, pubblici e privati, espressamente indicati dalla legge (art.115 D.P.R. n. 309/90);

·  una struttura sanitaria pubblica deve attestare lo stato di tossicodipendenza o alcooldipendenza e la idoneità, ai fini del recupero, del programma terapeutico concordato.

Il beneficio dell'affidamento in prova in casi particolari non può essere concesso più di due volte.

ISTANZA DI AFFIDAMENTO IN CASI PARTICOLARI

L'istanza può essere presentata in ogni momento, corredata dalla documentazione necessaria:

·  se il soggetto è in libertà e l'ordine di esecuzione non è stato ancora emesso o eseguito, al Pubblico Ministero della Procura competente, che sospende l'emissione o l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti al Tribunale di Sorveglianza che fissa l'udienza;

·  se il soggetto è in libertà in sospensione dell'esecuzione della pena, al Pubblico Ministero che ha disposto la sospensione, che trasmette gli atti al Tribunale di Sorveglianza che fissa l'udienza (art. 656 c.p.p. così come modificato dalla Legge 165 del 27.5.98);

·  se il soggetto è detenuto, al Direttore dell'istituto che la trasmette al Tribunale di Sorveglianza ed al Pubblico Ministero che ha emesso l'ordine di esecuzione, che, se non supera il limite di pena previsto, ordina la scarcerazione del condannato.

La sospensione dell'esecuzione della pena opera sino alla decisione del Tribunale di Sorveglianza.

Se l'istanza non è accolta, riprende l'esecuzione della pena. Se non è possibile effettuare la notifica dell'avviso al condannato al domicilio indicato nella richiesta e lo stesso non compare all'udienza, il Tribunale di Sorveglianza dichiara inammissibile la richiesta.

COMPITI DEL CENTRO DI SERVIZIO SOCIALE PRIMA DELLA CONCESSIONE

Il Centro di Servizio Sociale svolge l'inchiesta di servizio sociale richiesta dal Tribunale di Sorveglianza per fornire allo stesso sia gli elementi relativi al programma terapeutico (attraverso la collaborazione con i servizi pubblici e privati competenti) sia quelli relativi più complessivamente alla situazione di vita del condannato con particolare riferimento all'ambiente sociale e familiare di appartenenza.

ORDINANZA

L'affidamento viene concesso con provvedimento di ordinanza dal Tribunale di Sorveglianza del luogo in cui ha sede il Pubblico Ministero competente dell'esecuzione.

INIZIO DELL'AFFIDAMENTO

L'affidamento ha inizio dal momento in cui il soggetto sottoscrive, davanti al Direttore del C.S.S.A., il verbale di determinazione delle prescrizioni, con l'impegno a rispettarle.

IL VERBALE DELLE PRESCRIZIONI

·  viene disposto dal Tribunale di Sorveglianza contestualmente all'ordinanza di concessione della misura;

·  detta le PRESCRIZIONI che il soggetto in affidamento dovrà seguire.

Prescrizioni indispensabili sono quelle relative alle modalità di attuazione del programma terapeutico e quelle relative alle forme di controllo per accertare che il soggetto prosegua lo stesso programma.

Le altre prescrizioni sono quelle previste per l'affidamento in prova al servizio sociale, e quindi quelle indispensabili relative ai seguenti aspetti:

·  rapporti con il Centro di Servizio Sociale

·  dimora

·  libertà di locomozione

·  divieto di frequentare determinati locali

·  lavoro

·  divieto di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati

·  divieto di soggiornare in tutto o in parte in uno o più Comuni

·  obbligo di soggiornare in un Comune determinato

·  adoperarsi, in quanto possibile, in favore della vittima del suo reato

·  adempiere puntualmente agli obblighi di assistenza familiare.

Durante il periodo di affidamento le prescrizioni possono essere modificate dal Magistrato di Sorveglianza, tenuto conto anche delle informazioni del Sorveglianza di servizio sociale.

COMPITI DEL CENTRO DI SERVIZIO SOCIALE NEL CORSO DELLA MISURA

Il Centro di Servizio Sociale effettua i propri interventi con una particolare attenzione alla collaborazione ed al coordinamento con i servizi e le risorse del territorio responsabili del programma riabilitativo.

Per il resto svolge gli interventi di aiuto e di controllo previsti per l'affidamento in prova al servizio sociale che si riportano:

·  Aiutare il soggetto a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale al fine di favorire il suo reinserimento;

·  Controllare la condotta del soggetto in ordine alle prescrizioni;

·  Svolgere azione di tramite tra l'affidato, la sua famiglia e gli altri suoi ambienti di vita, in collaborazione con i servizi degli Enti Locali, delle A.S.L. e del privato sociale;

·  Riferire periodicamente, con frequenza minima trimestrale, al Magistrato di Sorveglianza sull'andamento dell'affidamento ed inviare allo stesso una relazione finale alla conclusione della misura.

·  Fornire al Magistrato di Sorveglianza ogni informazione rilevante sulla situazione di vita del soggetto e sull'andamento della misura (ai fini di un'eventuale modifica delle prescrizioni, ecc.).

PROSECUZIONE DELLA MISURA

Se nel corso dell'affidamento sopraggiunge un nuovo titolo di esecuzione di altra pena detentiva il Direttore del Centro di Servizio Sociale informa il Magistrato di Sorveglianza che dispone la prosecuzione provvisoria della misura se il cumulo delle pene (in corso di espiazione e da espiare) non supera i quattro anni.

Il Magistrato di Sorveglianza trasmette poi gli atti al Tribunale di Sorveglianza che decide entro venti giorni la prosecuzione (o la cessazione) della misura.

SOSPENSIONE DELLA MISURA

Il Magistrato di Sorveglianza sospende l'affidamento e trasmette gli atti al Tribunale di Sorveglianza per le decisioni di competenza nei seguenti casi:

·  quando il Centro di Servizio Sociale lo informa di un nuovo titolo di esecuzione di altra pena detentiva che fa venir meno le condizioni per una prosecuzione provvisoria della misura (residuo pena inferiore a quattro anni)

·  quando l'affidato attua comportamenti tali da determinare la revoca della misura.

CONCLUSIONE DELLA MISURA

L'affidamento si conclude:

a) con l'esito positivo del periodo di prova che estingue la pena ed ogni altro effetto penale.

In questo caso il Tribunale di Sorveglianza che ha giurisdizione nel luogo in cui la misura ha avuto termine emette l'ordinanza di estinzione della pena.

b) con la revoca della misura, che può avvenire nei seguenti casi:

·  comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, ritenuto incompatibile con la prosecuzione della prova;

·  sopravvenienza di un altro titolo di esecuzione di pena detentiva che determini un residuo pena superiore a quattro anni.

In questi casi il Tribunale di Sorveglianza che ha giurisdizione nel luogo in cui l'affidato ha la residenza o il domicilio emette l'ordinanza di revoca e ridetermina la pena residua da espiare.

 

AFFIDAMENTO DEL CONDANNATO MILITARE

(ART. 1 L. 167 del 29/04/1983)

CHE COS'È

L'affidamento in prova al servizio sociale per i condannati militari ha l'obiettivo di evitare che i soggetti, che si rifiutano di prestare sia il servizio di leva sia il servizio sostitutivo civile, entrino in carcere.

La normativa (Legge n. 167/83) rimanda alla regolamentazione prevista dall'art. 47della Legge 354 del 1975 per l'affidamento in prova al servizio sociale.

CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE

Pena detentiva inflitta dal Tribunale Militare per il rifiuto di prestare il servizio militare ed il servizio sostituivo civile.

ISTANZA DI AFFIDAMENTO DEL CONDANNATO MILITARE

L'istanza, ai sensi dell'art. 8 della Legge 167/83, "può essere presentata dal condannato, dai suoi prossimi congiunti o dal difensore nonché proposta dal comandante dello stabilimento militare di pena".

La competenza per la concessione della misura è del Tribunale Militare di Sorveglianza.

COMPITI DEL CENTRO DI SERVIZIO SOCIALE PRIMA DELLA CONCESSIONE

Il Centro di Servizio Sociale svolge l'inchiesta di servizio sociale richiesta dal Tribunale di Sorveglianza Militare per fornire elementi, oggettivi e soggettivi, relativi al condannato con particolare riferimento all'ambiente sociale e familiare di appartenenza ed alle risorse personali, familiari, lavorativi ed ambientali.

ORDINANZA

L'affidamento viene concesso con provvedimento di ordinanza dal Tribunale di Sorveglianza Militare.

INIZIO DELL'AFFIDAMENTO

L'affidamento ha inizio, previa notifica degli organi competenti, dal momento in cui il soggetto sottoscrive il verbale di determinazione delle prescrizioni, con l'impegno a rispettarle:

se il condannato è in libertà, davanti al Direttore del C.S.S.A.

se il soggetto è detenuto, davanti al Direttore dell'Istituto.

IL VERBALE DELLE PRESCRIZIONI

vienedisposto dal Tribunale di Sorveglianza Militare contestualmente all'ordinanza di concessione della misura;

detta le prescrizioni che il soggetto in affidamento dovrà seguire.

Prescrizioni indispensabili sono quelle relative ai seguenti aspetti:

rapporti con il Centro di Servizio Sociale

dimora

libertà di locomozione

divieto di frequentare determinati locali

lavoro

divieto di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati

Prescrizioni possibili:

divieto di soggiornare in tutto o in parte in uno o più Comuni

obbligo di soggiornare in un Comune determinato

adempiere puntualmente agli obblighi di assistenza familiare.

Durante il periodo di affidamento le prescrizioni possono essere modificate dal Magistrato di Sorveglianza militare, tenuto conto anche delle informazioni del Centro di servizio sociale.

COMPITI DEL CENTRO DI SERVIZIO SOCIALE NEL CORSO DELLA MISURA

I compiti del Centro di Servizio Sociale sono quelli previsti per l'affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 L. 354/75);

MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA MISURA

Anche le modalità di esecuzione della misura sono quelle previste per l'Affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 o.p.).

La competenza per quanto attiene all'esecuzione della misura è del magistrato militare di sorveglianza.

CONCLUSIONE DELLA MISURA

L'affidamento si CONCLUDE:

a) con l'esito positivo del periodo di prova che estingue la pena ed ogni altro effetto penale.

b) con la revoca della misura, nei casi previsti dalla normativa.

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SEMILIBERTA'

(artt. 48 – 50 L. 354/75)

CHE COS'È

Può essere considerata come una misura alternativa impropria, in quanto, rimanendo il soggetto in stato di detenzione, il suo reinserimento nell'ambiente libero è parziale.

E' regolamentata dall'art. 48 dell'Ordinamento Penitenziario (o. p.), e consiste nella concessione al condannato e all'internato di trascorrere parte del giorno fuori dall'Istituto di pena per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale, in base ad un programma di trattamento, la cui responsabilità è affidata al Direttore dell'Istituto di pena.

REQUISITI PER LA CONCESSIONE

a. Requisiti giuridici:

·  pena dell'arresto e pena della reclusione non superiore a sei mesi se il condannato non è affidato al servizio sociale (comma 1 art. 50 o. p.);

·  espiazione di almeno metà della pena o, se si tratta di condannato per uno dei delitti indicati nel comma 1 dell'art. 4 bis o. p., di almeno due terzi della pena (comma 2 art. 50 o. p.);

·  prima dell'espiazione di metà della pena nei casi previsti dall'art. 47 o. p., se mancano i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale e la condanna è per un reato diverso da quelli indicati nel comma 1 dell'art. 4 bis o. p.;

·  espiazione di almeno venti anni di pena per i condannati all'ergastolo;

·  essere sottoposto ad una misura di sicurezza detentiva (internato).

b. Requisiti soggettivi:

·  aver dimostrato la propria volontà di reinserimento nella vita sociale per i casi previsti dal comma 1 (pena non superiore a sei mesi)

·  aver compiuto dei progressi nel corso del trattamento, quando vi sono le condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società, per tutti gli altri casi (comma 4 art. 50 o. p.).

LIMITI ALLA CONCESSIONE

I detenuti e gli internati per particolari delitti (416bis e 630 c.p., art. 74 D.P.R. 309/90, ecc.) possono ottenere la semilibertà solo se collaborano con la giustizia (artt. 4bis e 58ter o. p.).

I detenuti e gli internati per altri particolari delitti (commessi per finalità di terrorismo, artt. 575, 628 3° c., 629 2° c. c.p., ecc.) possono essere ammessi alla semilibertà solo se non vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva.

Il D.L. 306/92 (convertito dalla L. n° 356 del 07/08/1992) ha altresì introdotto altri limiti e divieti relativi alla concessione delle misure alternative, con l'aggiunta di nuovi commi all'art. 4bis ed all'art. 58quater dell'ordinamento penitenziario, per i casi di commissione di un delitto doloso di una certa entità commesso durante un'evasione, un permesso premio, il lavoro all'esterno o durante una misura alternativa.

ISTANZA DI SEMILIBERTÀ

L'istanza deve essere inviata, corredata dalla documentazione necessaria:

1. Soggetti che devono scontare una pena, o anche un residuo pena, non superiore a tre anni

·  se il soggetto è in libertà, al Pubblico Ministero della Procura che ha disposto la sospensione dell'esecuzione della pena, ai sensi dell'art. 656 c.p.p. così come modificato dalla Legge 165 del 27.5.98. Il Pubblico Ministero trasmette l'istanza al Tribunale di Sorveglianza competente che fissa l'udienza;

·  se il soggetto è detenuto, al Magistrato di Sorveglianza competente in relazione al luogo dell'esecuzione, il quale può sospendere l'esecuzione, ordinare la liberazione del condannato e trasmettere immediatamente gli atti al Tribunale di Sorveglianza, applicando, in quanto compatibile, il comma 4 dell'art. 47 o. p..

La sospensione opera sino alla decisione del TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA.

Non può essere accordata altra sospensione dell'esecuzione per la medesima pena, anche se vengono presentate altre istanze di diverse misure alternative (comma 7 art. 656 c.p.p. così come modificato dalla legge n. 165 del 27.05.98).

2. Altre categorie di soggetti (condannati con pena superiore a tre anni, internati, ecc.)

In questi casi l'istanza viene presentata al TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA.
 
 

COMPITI DEL CENTRO DI SERVIZIO SOCIALE PRIMA DELLA CONCESSIONE

il Centro di Servizio Sociale:

·  se il soggetto è in libertà, svolge l'inchiesta di servizio sociale richiesta dal Tribunale di Sorveglianza

·  se il soggetto è detenuto, partecipa al gruppo per l'osservazione scientifica della personalità e dà il suo contributo di consulenza per elaborare collegialmente la relazione di sintesi da inviare al Tribunale di Sorveglianza.

In entrambi i casi il Centro di Servizio Sociale svolge un'inchiesta di servizio sociale per fornire al Tribunale di Sorveglianza o all'Istituto di pena elementi, oggettivi e soggettivi, relativi al condannato con particolare riferimento all'ambiente sociale e familiare di appartenenza ed alle risorse personali, familiari, relazionali ed ambientali su cui fondare un'ipotesi di intervento e di inserimento.

ORDINANZA

La semilibertà viene concessa con provvedimento di ordinanza

·  se il soggetto è in libertà, dal Tribunale di Sorveglianza del luogo in cui ha sede il Pubblico Ministero competente dell'esecuzione,

·  se il soggetto è detenuto, dal Tribunale di Sorveglianza che ha giurisdizione sull'Istituto di pena in cui è ristretto l'interessato al momento della presentazione della domanda.

ESECUZIONE DELLA SEMILIBERTÀ

La semilibertà ha inizio dal momento in cui il Magistrato di Sorveglianza approva il piano di trattamento provvisorio che il Direttore dell'Istituto di pena deve predisporre entro cinque giorni dall'arrivo dell'ordinanza.

Se l'ammissione alla semilibertà riguarda una detenuta madre di un figlio di età inferiore a tre anni, essa ha diritto di usufruire della casa per la semilibertà di cui all'ultimo comma dell'articolo 92 del Regolamento d'esecuzione (D.P.R. 431/76).

Nel programma di trattamento sono indicate le prescrizioni che il soggetto dovrà sottoscrivere e rispettare in ordine alle attività cui dovrà dedicarsi fuori dal carcere: il lavoro, i rapporti con la famiglia e con il Centro di Servizio Sociale, altre attività utili al reinserimento, ecc.

Durante la misura il programma di trattamento può essere modificato dal Magistrato di Sorveglianza su segnalazione del Direttore dell'Istituto di pena.

Al soggetto in semilibertà possono essere concessi i benefici previsti dalla normativa per tutti i detenuti, e quindi in particolare la liberazione anticipata (art. 54 o. p.).

Possono altresì essere concesse, a titolo di premio, una o più licenze, di durata non superiore a complessivi 45 giorni annui (artt. 52 e 53 o. p.), che vengono fruite in regime di libertà vigilata.

COMPITI DEL CENTRO DI SERVIZIO SOCIALE NEL CORSO DELLA MISURA

Il C.S.S.A. svolge nei confronti dei soggetti in semilibertà i seguenti compiti ed interventi:

·  cura la vigilanza e l'assistenza del soggetto nell'ambiente libero

·  collabora con la Direzione dell'Istituto di pena di pena che rimane titolare della responsabilità del trattamento

·  riferisce periodicamente al Direttore dell'Istituto di pena sull'andamento della semilibertà e sulla situazione di vita del soggetto

·  fornisce al Direttore dell'Istituto di pena ogni informazione rilevante ai fini di un'eventuale modifica del programma di trattamento.

PROSECUZIONE DELLA MISURA

Se nel corso della semilibertà sopraggiunge un nuovo titolo di esecuzione di altra pena detentiva il Direttore dell'Istituto di pena informa il Magistrato di Sorveglianza che dispone la prosecuzione provvisoria della misura se permangono le condizioni di cui all'art. 50 o. p..

Il Magistrato di Sorveglianza trasmette poi gli atti al Tribunale di Sorveglianza che decide la prosecuzione (o la cessazione) della misura.

SOSPENSIONE DELLA MISURA

Il Magistrato di Sorveglianza sospende la semilibertà e trasmette gli atti al Tribunale di Sorveglianza per le decisioni di competenza nei seguenti casi:

·  quando l'Istituto di pena di pena lo informa di un nuovo titolo di esecuzione di altra pena detentiva che fa venir meno le condizioni per una prosecuzione provvisoria della misura

·  quando il semilibero attua comportamenti tali da determinare la revoca della misura.

REVOCA DELLA MISURA:

La semilibertà può essere REVOCATA dal Tribunale di Sorveglianza competente nei seguenti casi:

·  in ogni tempo quando il soggetto non sia ritenuto idoneo al trattamento;

·  sopravvenienza di un altro titolo di esecuzione di pena detentiva che faccia venir meno le condizioni di cui all'art. 50.

PER IL CONDANNATO:

·  se si assenta per non più di dodici ore dall'Istituto di pena senza giustificato motivo, è punito in via disciplinare e può essere proposto per la revoca della misura;

·  se si assenta per più di dodici ore è punibile in base al comma 1 dell'art. 385 del c.p. (evasione): la denuncia sospende il beneficio, la condanna comporta la revoca della semilibertà.

PER L'INTERNATO:

·  se si assenta per oltre tre ore dall'Istituto di pena senza giustificato motivo è punito in via disciplinare e può subire la revoca della semilibertà.

 

 

DETENZIONE DOMICILIARE

(art. 47 ter L. 354/75)

CHE COS'È

La misura alternativa della detenzione domiciliare è stata introdotta dalla Legge n. 663 del 10/10/1986, di modifica dell'Ordinamento Penitenziario (o.p.).

Con tale beneficio si è voluto ampliare l'opportunità delle misure alternative, consentendo la prosecuzione, per quanto possibile, delle attività di cura, di assistenza familiare, di istruzione professionale, già in corso nella fase della custodia cautelare nella propria abitazione (arresti domiciliari) anche successivamente al passaggio in giudicato della sentenza, evitando così la carcerazione e le relative conseguenze negative.

L'art. 47 ter è stato modificato dalla Legge n°165 del 27/05/1998 che ha ampliato la possibilità di fruire di questo beneficio.

La misura consiste nell'esecuzione della pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza e accoglienza.

REQUISITI PER LA CONCESSIONE DELLA DETENZIONE DOMICILIARE prevista dall'ART. 47 TER comma 1 o.p.:

Pena detentiva inflitta, o anche residuo pena, non superiore a quattro anni, nei seguenti casi:

·  donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente; 

·  padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole; 

·  persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali; 

·  persona di età superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente; 

·  persona minore degli anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia.

REQUISITI PER LA CONCESSIONE DELLA DETENZIONE DOMICILIARE prevista dall'ART. 47 TER comma 1 BIS o.p.:

Pena detentiva inflitta, o anche residuo pena, non superiore ai due anni, quando:

·  non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale 

·  l'applicazione della misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati 

·  non si tratti di condannati che hanno commesso i reati di particolare gravità specificati nell'art. 4 bis o.p. 

·  Se tale misura viene revocata la pena residua non può essere sostituita con altra misura.

REQUISITI PER LA CONCESSIONE DELLA DETENZIONE DOMICILIARE prevista dall'ART. 47 TER comma 1 TER o.p.:

Pena anche superiore ai quattro anni, quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena ai sensi dell'artt. 146 e 147 del c.p..

– Casi di RINVIO OBBLIGATORIO dell'esecuzione della pena (art.146 c.p.):

·  donna incinta 

·  donna che ha partorito da meno di sei mesi 

·  persona affetta da infezione da HIV nei casi di incompatibilità con lo stato di detenzione ai sensi dell'art. 286 bis, del c.p.p.

– Casi di RINVIO FACOLTATIVO dell'esecuzione della pena (art. 147 c.p.):

·  presentazione di una domanda di grazia 

·  condizione di grave infermità fisica 

·  donna che ha partorito da più di sei mesi, ma da meno di un anno, e non vi è modo di affidare il figlio ad altri che alla madre.

Il Tribunale di Sorveglianza dispone l'applicazione della detenzione domiciliare, stabilendo un termine di durata di tale applicazione, che può essere prorogato. L'esecuzione della pena prosegue durante l'esecuzione della misura.

REQUISITI PER LA CONCESSIONE DELLA DETENZIONE DOMICILIARE prevista dall'ART. 656 C.P.P. COMMA 10:

Pena detentiva non superiore a tre anni, anche se costituente residuo di maggior pena in caso di soggetto agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire.

Il Pubblico Ministero sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al Tribunale di Sorveglianza affinché provveda senza formalità all'eventuale applicazione della detenzione domiciliare. Fino alla decisione del Tribunale di Sorveglianza il condannato rimane agli arresti domiciliari e il tempo corrispondente è considerato come pena espiata a tutti gli effetti. Agli adempimenti previsti dall'art. 47 ter o.p. provvede in ogni caso il Magistrato di Sorveglianza.

Con la Legge n. 231 del 12.07.99 che ha introdotto l'art.47 quater, per i soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria o da altra malattia particolarmente grave, la concessione della misura alternativa può essere concessa anche oltre i limiti di pena previsti.

LIMITI ALLA CONCESSIONE

I detenuti e gli internati per particolari delitti (416bis e 630 c.p., art. 74 D.P.R. 309/90, ecc.) possono ottenere la detenzione domiciliare solo se collaborano con la giustizia (artt. 4bis e 58ter o.p.).

I detenuti e gli internati per altri particolari delitti (commessi per finalità di terrorismo, artt. 575, 628 3° c., 629 2° c. c.p., ecc.) possono essere ammessi alla detenzione domiciliare solo se non vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva.

Il D.L. 306/92 (convertito dalla L. n° 356 del 07/08/1992) ha altresì introdotto altri limiti e divieti relativi alla concessione delle misure alternative, con l'aggiunta di nuovi commi all'art. 4bis ed all'art. 58quater dell'o. p., per i casi di commissione di un delitto doloso di una certa entità commesso durante un'evasione, un permesso premio, il lavoro all'esterno o durante una misura alternativa.

La legge 231 del 12.07.99 all'art. 5 ha disposto per i soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria o da altra malattia particolarmente grave, la non applicazione del divieto di concessione dei benefici previsto per gli internati e coloro che sono detenuti per i reati dell'art.4-bis della 354/75, fermi restando gli accertamenti previsti dai commi 2, 2bis e tre dello stesso articolo.

ISTANZA DI DETENZIONE DOMICILIARE

L'istanza per poter usufruire della detenzione domiciliare deve essere inviata:

·  se il soggetto è in libertà, al Pubblico Ministero della Procura che ha disposto la sospensione dell'esecuzione della pena. Il Pubblico Ministero trasmette l'istanza al Tribunale di Sorveglianza competente che fissa l'udienza; 

·  se il soggetto è detenuto, al Magistrato di Sorveglianza che può disporre l'applicazione provvisoria della misura quando sono presenti i requisiti di cui all'art. 47 ter commi 1 e 1 bis sopra indicati. Il Magistrato di Sorveglianza trasmette immediatamente gli atti al Tribunale di Sorveglianza competente che fissa l'udienza.

Se il soggetto è affetto da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria o da altra malattia particolarmente grave, l'istanza deve essere corredata da idonea certificazione come previsto nell'art. 5 comma 2 della 231/99.

Se l'istanza non è accolta, si da inizio o riprende l'esecuzione della pena.

COMPITI DEL CENTRO DI SERVIZIO SOCIALE PRIMA DELLA CONCESSIONE

il Centro di Servizio Sociale:

·  se il soggetto è in libertà, svolge l'inchiesta di servizio sociale richiesta dal Tribunale di Sorveglianza 

·  se il soggetto è detenuto, partecipa al gruppo per l'osservazione scientifica della personalità e dà il suo contributo di consulenza per elaborare collegialmente la relazione di sintesi da inviare al Tribunale di Sorveglianza.

In entrambi i casi il Centro di Servizio Sociale svolge un'inchiesta di servizio sociale per fornire al Tribunale di Sorveglianza o all'Istituto di pena elementi, oggettivi e soggettivi, relativi al condannato con particolare riferimento all'ambiente sociale e familiare di appartenenza ed alle risorse personali, familiari ed ambientali.

ORDINANZA

La detenzione domiciliare viene concessa con provvedimento di ordinanza

·  se il soggetto è in libertà, dal Tribunale di Sorveglianza del luogo in cui ha sede il pubblico ministero competente dell'esecuzione, 

·  se il soggetto è detenuto, dal Tribunale di Sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto penitenziario in cui è ristretto l'interessato al momento della presentazione della domanda.

Il TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA nel disporre l'applicazione della detenzione domiciliare:

·  stabilisce le prescrizioni secondo quanto previsto dall'art. 284 del c.p.p. per gli arresti domiciliari 

·  determina e impartisce le disposizioni per gli interventi del Centro di servizio sociale.

ESECUZIONE DELLA DETENZIONE DOMICILIARE

La detenzione domiciliare ha inizio dal momento in cui al soggetto è notificata l'ordinanza di concessione della misurada parte degli organi competenti.

Il MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA competente per il luogo in cui si svolge la detenzione domiciliare può modificare le prescrizioni e le determinazioni impartite.

Il soggetto in detenzione domiciliare non è sottoposto al regime penitenziario previsto dall'o.p. e dal suo regolamento di esecuzione.

Al soggetto in detenzione domiciliare possono essere concessi i benefici previsti dalla normativa per tutti i detenuti, e quindi in particolare la liberazione anticipata (art. 54 o.p.).

Nessun onere grava sull'amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica del condannato che usufruisce di tale misura.

COMPITI DEL CENTRO DI SERVIZIO SOCIALE NEL CORSO DELLA MISURA

Gli interventi del C.S.S.A., nell'ambito dell'applicazione della misura della detenzione domiciliare riguardano il sostegno, e non il controllo, che invece è effettuato dagli organi di polizia.

Il Centro di servizio sociale, infatti, in base alle disposizioni impartite dal Tribunale di Sorveglianza, ha il compito di stabilire validi collegamenti con i servizi socio-assistenziali del territorio al fine di aiutare il condannato a superare le difficoltà connesse all'applicazione di tale misura.

Se il beneficio è disposto in base all'art. 5 comma 4 della 231/99, i Centri di Servizio Sociali per Adulti debbono svolgere "attività di sostegno e di controllo circa l'attuazione del programma".

PROSECUZIONE DELLA MISURA

Se nel corso della detenzione domiciliare sopraggiunge un nuovo titolo di esecuzione di altra pena detentiva il Direttore del Centro di Servizio Sociale informa il Magistrato di Sorveglianza che dispone la prosecuzione provvisoria della misura se il cumulo delle pene (in corso di espiazione e da espiare) non supera i limiti di pena previsti per la misura.

Il Magistrato di Sorveglianza trasmette poi gli atti al Tribunale di Sorveglianza che fissa l'udienza per decidere la prosecuzione (o la cessazione) della misura.

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA MISURA

Il Magistrato di Sorveglianza sospende la detenzione domiciliare e trasmette gli atti al Tribunale di Sorveglianza nei seguenti casi:

·  quando vengono a cessare i requisiti indispensabili per beneficiare della misura 

·  quando il soggetto attua comportamenti, contrari alla legge o alle prescrizioni, ritenuti incompatibili con la prosecuzione della misura 

·  quando il soggetto viene denunciato per violazione dell'art. 385 c.p. (evasione) 

·  quando il Centro di Servizio Sociale informa il Magistrato di Sorveglianza di un nuovo titolo di esecuzione di altra pena detentiva che fa venir meno le condizioni per una prosecuzione provvisoria della misura (art. 51 bis o.p.).

Il Tribunale di Sorveglianza fissa l'udienza per il procedimento di revoca e decide sull'accoglimento o il rigetto della proposta del Magistrato di Sorveglianza.

 

 

LE SANZIONI SOSTITUTIVE

 

 

SEMIDETENZIONE

(artt. 53 e 55 della L. 689 del 24.11.81)

 

CHE COS'È

La semidetenzione è una modalità di sostituzione delle pene detentive brevi (art. 53 L. 689/81).

Consiste nell'obbligo per il soggetto di trascorrere almeno dieci ore al giorno negli Istituti di pena adibiti all'esecuzione del regime di semilibertà o nelle sezioni autonome di istituti ordinari destinate all'esecuzione della misura.

CONDIZIONI

Il giudice può sostituire la pena detentiva con la semidetenzione quando ritiene che essa non debba essere superiore ad un anno (art. 53 L. 689/81).

La semidetenzione è subordinata ad alcuni limiti soggettivi (recidiva, ecc.) ed oggettivi (reati ostativi), per i quali si rimanda agli artt. 59 e 60 della L. 689/81.

PRESCRIZIONI

La semidetenzione viene attuata attraverso la prescrizione dei seguenti obblighi e divieti determinati con ordinanza del Magistrato di Sorveglianza:

·  divieto di detenere a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi;

·  sospensione della patente di guida (qualora sia necessaria per l'attività lavorativa il Magistrato di Sorveglianza può regolamentare tale sospensione in base all'art. 62 2° comma L. 689/81);

·  ritiro del passaporto, nonché la sospensione della validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente;

·  obbligo di conservare e di esibire ad ogni richiesta degli organi di polizia e nel termine fissato, la copia dell'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di determinazione o di modificazione delle prescrizioni.

Gli organi competenti per il controllo sull'adempimento delle prescrizioni sono l'Ufficio di pubblica sicurezza del comune ove si svolge la misura o il comando dell'Arma dei carabinieri.

COMPITI DEL C.S.S.A.

Il Centro di Servizio Sociale Adulti non ha competenze specifiche relative ai soggetti in semidetenzione, per cui può svolgere interventi in caso di eventuali richieste del direttore dell'istituto penitenziario o del Magistrato di Sorveglianza.

MODALITA' DI ESECUZIONE

I soggetti semidetenuti possono beneficiare di sospensioni della pena per un periodo non superiore a sette giorni per motivi di particolari rilievo, attinenti al lavoro, lo studio o la famiglia. In caso di ritardo di rientro superiore alle dodici ore, la pena sostituiva viene convertita in pena detentiva.

L'esecuzione della semidetenzione è altresì sospesa in caso di notifica di un ordine di carcerazione o di consegna, o in caso di arresto in flagranza di reato, di fermo o di cattura del condannato o di applicazione provvisoria di una misura di sicurezza.

La semidetenzione è eseguita dopo le pene detentive. Le misure alternative alla detenzione non sono applicabili ai soggetti in esecuzione di pena sostitutiva.

REVOCA

Quando vengono violate le prescrizioni, la Pubblica Sicurezza o il Direttore dell'Istituto di pena devono informare senza indugio il Magistrato di Sorveglianza che proporrà al Tribunale di Sorveglianza la conversione della pena sostitutiva nella pena detentiva sostituita (art. 66 L. 689/81).

 

 

LIBERTÀ CONTROLLATA

(artt. 53 e 56 della L. 689 del 24.11.81)

CHE COS'È

La libertà controllata è una modalità di sostituzione delle pene detentive brevi (art. 53 L. 689/81), ed anche una modalità di conversione di pene pecuniarie (art. 102 L. 689/81).

CONDIZIONI

Il giudice può sostituire la pena detentiva con la libertà controllata quando ritiene che essa non debba essere superiore ai sei mesi (art. 53 L. 689/81).

La libertà controllata è subordinata ad alcuni limiti soggettivi (recidiva, ecc.) ed oggettivi (reati ostativi), per i quali si rimanda agli artt. 59 e 60 della L. 689/81.

Il Magistrato di Sorveglianza può inoltre convertire in libertà controllata le pene pecuniarie, la multa per un periodo massimo di un anno e l'ammenda di sei mesi, dopo che abbia accertato una situazione di insolvibilità da parte del condannato (art. 102 L. 689/81). In questo caso il Magistrato di Sorveglianza determina le modalità della libertà controllata sentendo il condannato stesso, secondo quanto previsto dall'art. 107 della L. 689/81, ed acquisendo informazioni anche tramite il C.S.S.A..
 
 

PRESCRIZIONI

Durante tale periodo il soggetto è sottoposto alle seguenti prescrizioni, determinate, con ordinanza, dal Magistrato di Sorveglianza: 

·  divieto di allontanarsi dal comune di residenza salvo autorizzazione, di volta in volta per motivi di studio, di lavoro, di famiglia o di salute; 

·  obbligo di presentarsi almeno una volta al giorno nelle ore fissate presso l'ufficio di Pubblica Sicurezza, o, in mancanza di questo, presso il Comando dei Carabinieri territorialmente competente; 

·  divieto di detenere a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi; 

·  sospensione della patente di guida (qualora sia necessaria per l'attività lavorativa il Magistrato di Sorveglianza può regolamentare tale sospensione in base all'art. 62 2° comma L. 689/81): 

·  ritiro del passaporto, nonché sospensione della validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente; 

·  obbligo di conservare e di presentare ad ogni richiesta degli organi di polizia e nel termine fissato, la copia dell'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza nella quale sono indicate le modalità di esecuzione della pena sostitutiva e delle eventuali modificazioni.

Gli organi competenti per il controllo sull'adempimento delle prescrizioni sono l'Ufficio di pubblica sicurezza del comune ove si svolge la misura o il comando dell'Arma dei carabinieri.

COMPITI DEL C.S.S.A.

Il C.S.S.A. nell'applicazione della sanzione sostitutiva della libertà controllata svolge, su richiesta del Magistrato di Sorveglianza, interventi di sostegno al fine di favorire il reinserimento sociale del condannato.

MODALITA' DI ESECUZIONE

Se il condannato è detenuto copia dell'ordinanza va trasmessa al direttore dell'Istituto di pena che deve informare gli organi di polizia della dimissione del condannato, la cui pena sostitutiva decorrerà dal giorno successivo alla dimissione.

I soggetti in libertà controllata possono beneficiare di sospensioni delle a pena per un periodo non superiore a sette giorni per motivi di particolari rilievo, attinenti al lavoro, lo studio o la famiglia.

La pena della libertà controllata è eseguita dopo le pene detentive e dopo la semidetenzione.

Le misure alternative alla detenzione non sono applicabili ai soggetti in esecuzione di pena sostitutiva.

REVOCA

Quando vengono violate le prescrizioni imposte, la Pubblica Sicurezza deve informare senza indugio il Magistrato di Sorveglianza e questi, a sua volta, il Tribunale di Sorveglianza, che converte la sanzione sostitutiva nel seguente modo: 

·  libertà controllata in sostituzione di pene detentive brevi: il resto della pena si converte nella pena detentiva sostituita (art. 66 L. 689/81); 

·  libertà controllata conseguente alla conversione di una pena pecuniaria: la parte ancora da eseguire viene convertita in un uguale periodo di reclusione o di arresto a seconda della specie di pena pecuniaria precedentemente inflitta (multa o ammenda).

L'esecuzione della libertà controllata è altresì sospesa in caso di notifica di un ordine di carcerazione o di consegna, o in caso di arresto in flagranza di reato, di fermo o di cattura del condannato o di applicazione provvisoria di una misura di sicurezza.

 

LAVORO SOSTITUTIVO

(art. 105 della L. 689 del 24.11.81)

CHE COS'È

Le pene pecuniarie non superiori ad un milione che non sono state eseguite per insolvibilità del condannato possono essere convertite in lavoro sostitutivo, anziché in libertà controllata, a richiesta del condannato.

Il Magistrato di Sorveglianza determina le modalità del lavoro sostitutivo sentendo il condannato stesso, e, ove occorra, il servizio sociale, secondo quanto previsto dall'art. 107 della L. 689/81.

Il lavoro sostitutivo consiste in prestazioni di attività non retribuite in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, gli enti locali, o presso enti, organizzazioni o corpi di assistenza, di istruzione, di protezione civile e di tutela dell'ambiente naturale o di incremento del patrimonio forestale, previa stipulazione di particolari convenzioni da parte del Ministero della Giustizia, che può delegare il Magistrato di Sorveglianza.

Viene svolto nell'ambito della provincia di residenza del condannato e consiste in una giornata lavorativa alla settimana, salvo richiesta di maggiore frequenza da parte del soggetto.

CONDIZIONI

Il lavoro sostitutivo è subordinato ad alcuni limiti soggettivi (recidiva, ecc.) ed oggettivi (reati ostativi), per i quali si rimanda agli artt. 59 e 60 della L. 689/81.

REVOCA

Quando vengono violate le prescrizioni imposte, il Tribunale di Sorveglianza, dopo aver valutato gli atti trasmessi dal Magistrato di Sorveglianza, converte la parte ancora da eseguire in un uguale periodo di reclusione o di arresto a seconda della specie di pena pecuniaria precedentemente inflitta (multa o ammenda).

 

PENE PECUNIARIE

LE MODIFICHE INTRODOTTE DALLA LEGGE N. 689 DEL 1981

 

1.PENA PECUNIARIA COME SANZIONE SOSTITUTIVA

(art. 53 L. 689/81)

Le pene pecuniarie (multa e ammenda) diventano, con la legge n. 689 del 1981, una modalità di sostituzione delle pene detentive brevi (art. 53 L. 689/81).

Il giudice può sostituire la pena detentiva con la pena pecuniaria della specie corrispondente (multa o ammenda) quando ritiene che essa non debba essere superiore ai tre mesi (art. 53 L. 689/81).

La pena pecuniaria come sanzione sostitutiva è subordinata ad alcuni limiti soggettivi (recidiva, ecc.) ed oggettivi (reati ostativi), per i quali si rimanda agli artt. 59 e 60 della L. 689 del 24.11.81.

2.CONVERSIONE DI PENE PECUNIARIE

(art. 102 L. 689/81)

Quando viene accertata la impossibilità a pagare la multa o l'ammenda, o una rata di esse, si convertono in libertà controllata, per un periodo massimo, rispettivamente di un anno e di sei mesi.

Qualora la pena pecuniaria da convertire non sia superiore ad un milione, la stessa può essere convertita in lavoro sostitutivo.

Il Pubblico Ministero trasmette gli atti al Magistrato di Sorveglianza competente che, in seguito agli opportuni accertamenti, provvede alla conversione della pena pecuniaria.

 

LIBERTA´ VIGILATA

 

LIBERAZIONE CONDIZIONALE

(art. 176 C.P.)

CHE COS'È

La liberazione condizionale consiste nella possibilità di concludere la pena all'esterno del carcere in regime di libertà vigilata.

REQUISITI PER LA CONCESSIONE:

giuridici

·  avere scontato almeno trenta mesi o comunque almeno metà della pena, se la pena residua non superi i cinque anni, 

·  avere scontato almeno quattro anni di pena e non meno di tre quarti della pena inflitta, in caso di recidiva aggravata o reiterata; 

·  avere scontato almeno ventisei anni di pena in caso di condanna all'ergastolo, 

·  aver scontato almeno due terzi della pena, fermi restando gli ulteriori requisiti e limiti sanciti dall'art. 176 c.p., in caso di condanna per i delitti di cui all'art. 4bis L. 354/75 (art. 2 del D.L. 13/05/91, n. 152, convertito in legge 12/07/91, n. 203)

soggettivi

·  aver tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il proprio ravvedimento. 

·  avere assolto le obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle. 

·  La liberazione condizionale può essere chiesta in qualunque momento dell'esecuzione dai condannati che abbiano commesso il delitto da minori di anni 18. 

·  Se la liberazione non è concessa per difetto del requisito del ravvedimento, la richiesta non può essere riproposta prima che siano decorsi sei mesi dal giorno in cui è divenuto irrevocabile il provvedimento di rigetto (art. 682 c.p.p.).

ISTANZA DI LIBERAZIONE CONDIZIONALE

L'istanza per usufruire della liberazione condizionale deve essere inviata, corredata dalla documentazione necessaria, al Direttore del carcere. Il Direttore del carcere trasmette al Tribunale di Sorveglianza la domanda o la proposta di liberazione condizionale (art. 94 bis D.P.R. 431/76).

COMPITI DEL CENTRO DI SERVIZIO SOCIALE PRIMA DELLA CONCESSIONE DELLA LIBERAZIONE CONDIZIONALE

Il Centro di Servizio Sociale partecipa al gruppo per l'osservazione scientifica della personalità e dà il suo contributo per elaborare collegialmente la relazione di sintesi da inviare al Tribunale di Sorveglianza.

In particolare il Centro di Servizio Sociale svolge un'inchiesta di servizio sociale per fornire all'istituto, e tramite esso, al Tribunale di Sorveglianza, elementi, oggettivi e soggettivi, relativi al condannato con particolare riferimento all'ambiente sociale e familiare di appartenenza ed alle risorse personali, familiari, relazionali ed ambientali su cui fondare un'ipotesi di intervento e di inserimento.

ORDINANZA

La liberazione condizionale viene concessa con provvedimento di ordinanza dal Tribunale di Sorveglianza (art. 682 c.p.p.) che ha giurisdizione sull'istituto penitenziario in cui è ristretto l'interessato al momento della presentazione della domanda.

L'ordinanza di concessione della liberazione condizionale è comunicata al Magistrato di Sorveglianza ed al Centro di servizio sociale del luogo dove si esegue la libertà vigilata (art. 94 bis del D.P.R. 431/76).

COMPITI DEL CENTRO DI SERVIZIO SOCIALE NEL CORSO DELLA MISURA

Nei confronti delle persone sottoposte al regime di libertà vigilata da liberazione condizionale, il C.S.S.A. svolge gli interventi previsti per la libertà vigilata.

REVOCA DELLA MISURA:

La liberazione condizionale può essere revocata dal Tribunale di Sorveglianza, a seguito di proposta di revoca da parte del Magistrato di Sorveglianza, nei seguenti casi: 

·  Qualora la persona liberata commetta un reato o una contravvenzione della stessa indole 

·  Qualora trasgredisca gli obblighi previsti dalla libertà vigilata.

CONCLUSIONE DELLA LIBERAZIONE CONDIZIONALE

La liberazione condizionale si conclude automaticamente una volta decorso tutto il tempo della pena inflitta, ovvero dopo cinque anni dalla data del provvedimento di liberazione condizionale, se si tratta di condannato all'ergastolo, sempre che non sia intervenuta alcuna causa di revoca.

 

LIBERTA' VIGILATA


 
 

CHE COS'È

Non è una pena ma una misura di sicurezza non detentiva (art. 228 c.p.) e consiste nella concessione della libertà al soggetto, che è affidato alla pubblica sicurezza per la sorveglianza ed al Centro di Servizio Sociale per il sostegno e l'assistenza.

CASI IN CUI VIENE CONCESSA:

La libertà vigilata è ordinata nei seguenti casi (art. 230 c.p.):

·  se è inflitta una pena non inferiore a dieci anni

·  se è stata disposta la liberazione condizionale(art. 176 c.p.)

·  se il contravventore abituale o professionale commette un nuovo reato che sia manifestazione di "abitualità" o "professionalità"

·  se il Magistrato di Sorveglianza, in sede di accertamento o riesame della pericolosità sociale (art. 679 c.p.) dispone la trasformazione di una misura di sicurezza detentiva in libertà vigilata (art. 69 Legge 354/75.)

·  in altri casi determinati da varie disposizioni di legge, in maniera obbligatoria o in maniera discrezionale (artt. 229 e 230 c.p.)

·  in caso di concessione di una licenza agli internati

·  in caso di concessione di una licenza ai semiliberi.

COMPITI DEL CENTRO DI SERVIZIO SOCIALE PRIMA DELLA CONCESSIONE DELLA LIBERTÀ VIGILATA

Il Centro di Servizio Sociale svolge un'inchiesta di servizio sociale, richiesta, a seconda dei casi, dal Magistrato di Sorveglianza, dal direttore dell'istituto penitenziario o dal Tribunale di Sorveglianza, finalizzata a fornire elementi, oggettivi e soggettivi, relativi al soggetto con particolare riferimento all'ambiente sociale e familiare di appartenenza ed alle risorse personali, familiari, relazionali ed ambientali.

ORDINANZA

Il giudice competente alla concessione è in alcuni casi il giudice che infligge la condanna principale, in altri casi il Magistrato di Sorveglianza in sede di primo esame o di riesame della pericolosità sociale del soggetto. In caso di libertà vigilata da liberazione condizionale è competente il Tribunale di Sorveglianza.

In ogni caso la competenza a dettagliare le prescrizioni è del Magistrato di Sorveglianza (art. 190 norme att. c.p.p.).

Le prescrizioni non sono rigidamente predeterminate; il loro contenuto minimo è comunque dato da:

·  l'obbligo di conservare la carta precettiva e di presentarla ad ogni richiesta

·  l'obbligo di essere sempre reperibile

·  il divieto di trasferire la residenza da comune a comune senza autorizzazione del Magistrato di Sorveglianza e nell'ambito del comune senza preavvisare l'organo di polizia ed il Centro di Servizio Sociale

·  l'obbligo di presentarsi secondo precise modalità presso gli uffici di pubblica sicurezza.

COMPITI DEL CENTRO DI SERVIZIO SOCIALE NEL CORSO DELLA MISURA

Il Centro di servizio sociale ha il compito di aiutare il soggetto in libertà vigilata ai fini del suo reinserimento (art. 95 del Reg. Es., D.P.R. 431/76), e pertanto:

·  svolge interventi di sostegno e di assistenza (art. 55 o.p.)

·  riferisce periodicamente al Magistrato di Sorveglianza sui risultati degli interventi effettuati (art. 95 Reg. es.).

La sorveglianza del soggetto in libertà vigilata è invece affidata alle autorità di pubblica sicurezza, e deve comunque essere esercitata in modo da agevolare il riadattamento alla vita sociale (art. 228 c.p.).

TRASGRESSIONE DELLE PRESCRIZIONI

Quando la persona in libertà vigilata trasgredisce agli obblighi imposti, il Magistrato di Sorveglianza può aggiungere alla libertà vigilata la cauzione di buona condotta oppure, in alcuni particolari casi, sostituire alla libertà vigilata l'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro (art. 230 c.p.).

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